Di fronte a pagamenti ingenti o eccessivi rispetto alle reali e momentanee possibilità di rimborso un debitore può richiedere la dilazione di pagamento. Secondo quanto previsto in modo specifico dal codice civile, la dilazione di pagamento deve essere concessa in modo “gratuito dal debitore al creditore”. Questo non implica che da ciò debba derivare un danno economico per il debitore stesso, che può sia usare la compensazione, che equilibrare il “ritardo degli incassi” con l’applicazione di un tasso di interesse (ad esempio quello legale previsto dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps).
Letteralmente quando parliamo di dilazione di un pagamento ci riferiamo alla possibilità di non dover pagare una certa somma entro una determinata scadenza. Per dilazione si può infatti intendere sia:
In generale vale il principio secondo il quale per poter chiedere, da debitori, una dilazione di pagamento, si deve dare prova di non essere in grado di pagare il debito nell’importo e nella scadenza pattuita. Infatti il creditore, per rinunciare a un incasso “certo” nell’entità e nella scadenza di un credito esigibile, deve essere motivato a farlo. Detto questo in molti casi una dilazione permette al creditore di evitare lunghe e costose procedure per poter recuperare le somme, con le incognite legate alla difficoltà economiche del debitore. Tuttavia, visto che la dilazione di pagamento necessita di un libero accordo tra creditore e debitore, non è detto che per ragioni personali o soggettive il creditore non sia comunque propenso ad accettare la richiesta di dilazione stessa (spesso inoltre è prevista anche una soglia minima di importo dilazionabile).
Creditore e debitore devono accordarsi, sia per dare il via alla dilazione di pagamento, che per definire le condizioni che caratterizzeranno il suo funzionamento. Per arrivare a questo accordo è sufficiente che siano specificati tutti i dati identificativi del debitore, del creditore e del debito (importo, natura, tipologia e scadenza), e le modalità con le quali si vuole procedere alla dilazione (ad esempio tasso sulle rate, numero delle rate, nuove scadenze, ecc).
Fatto chiaro questo aspetto ricordiamo che la dilazione di pagamento rappresenta un accordo che spesso viene usato tra debitori e creditori istituzionali (come comuni o enti locali, enti previdenziali, ecc). In questi casi si usano dei moduli standard, che vengono messi a disposizione dallo stesso creditore, specificando anche:
Un esempio esemplificativo lo troviamo con la rateizzazione richiedibile con l’Agenzia delle Entrate:
N.B. Se si vuole usare la dilazione di pagamento con creditori privati (comprese le banche) generalmente si deve passare attraverso una fase di negoziazione.
Quando si richiede una dilazione di pagamento bisogna essere ben consapevoli che a fronte del vantaggio di poter sostenere il rimborso di un debito con minori difficoltà, senza togliere somme importanti alla gestione delle spese della famiglia in un momento complicato, si ha il grande svantaggio di poter decadere facilmente dal beneficio ottenuto.
Nei regolamenti o negli accordi per la richiesta di dilazione deve essere specificato questo aspetto in modo preciso e soprattutto il tipo di “mancanza” che potrebbe portare alla perdita del beneficio di dilazione (può essere anche di un solo pagamento mancato o fatto in ritardo). La decadenza del beneficio di dilazione significa ‘in primis’ che il debitore sarà tenuto al versamento di tutta la somma residua in una sola soluzione.
Facciamo un esempio anche in questo caso riferendoci ancora una volta ad una dilazione con l’Agenzia delle Entrate. Nel particolare in caso di rateizzazione delle cartelle si andrà incontro alla decadenza a seguito del ‘non pagamento’ di 5 rate anche non consecutive. In tal caso l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla riscossione coattiva dell’importo dovuto che non potrà essere quindi ulteriormente dilazionato.
Concludiamo con un aspetto ‘particolare’ della dilazione di pagamento rappresentato dal suo impiego per l’acquisto di bene alla pari di un prestito finalizzato. Ne è un esempio Pagodil offerto da Cofidis.
Pagodil permette di pagare in maniera dilazionata il proprio acquisto effettuato presso esercenti convenzionati con l’istituto di credito francese. Per la richiesta non è necessaria l’esibizione di un documento reddituale bensì bisogna portare con sé solo:
L’orizzonte temporale è variabile in funzione degli accordi tra esercente e Cofidis ed in generale compreso tra 3 e 10 mesi. Stesso discorso per quanto riguarda l’importo minimo e massimo. Parliamo propriamente di una dilazione di pagamento visto che con Pagodil non vengono applicati interessi. Il costo del bene verrà semplicemente spalmato nelle varie rate senza commissioni aggiuntive.
(Fonte: sito ufficiale Cofidis – Data: 18 gennaio 2019)