Sovraindebitamento: è possibile liberarsi dai debiti con la legge 3 del 2012?

Il sovraindebitamento rappresenta una situazione critica sia per i privati che per imprenditori, lavoratori autonomi e società. Letteralmente si tratta di una situazione in cui l’ammontare complessivo dei debiti da rimborsare supera le capacità di rimborso dell’indebitato.

Il problema del sovraindebitamento è diventato molto evidente soprattutto nel periodo della lunga crisi finanziaria, quando imprese e privati si erano esposti dal punto di vista debitorio facendo affidamento su una certa capacità reddituale e patrimoniale, che mano a mano si è invece deteriorata (aumento della disoccupazione, perdita del potere di acquisto, abbassamento della produttività e del fatturato, ecc).

Le leggi più importanti

Per far fronte a una situazione drammatica nel gennaio del 2012 è stata approvata una legge ‘ad hoc’ che è stata ribattezzata dalla stampa Legge Salva Suicidi. Nel particolare con questo decreto legislativo, possedendo specifici requisiti, è stata data la possibilità di ridurre la pressione dei debiti ai consumatori ed ai soggetti non sottoponibili alle leggi fallimentari (vedi anche Troppi debiti).

Nell’Ottobre del 2017 è stata fatta una legge delega che ha riorganizzato l’esdebitazione (principio e modalità su cui si poggia la legge precedente) a favore anche dei soggetti sottoposti alle leggi fallimentari. Si tratta però di un iter solo in parte maturato e per il quale bisognerà comunque attendere gli ultimi sviluppi legislativi.

Per quanto riguarda invece la legge salva suicidi questa è già stata adottata da tantissime famiglie e da soggetti non fallimentari nel corso degli scorsi anni. Vediamone insieme le principali caratteristiche.

Requisiti minimi e condizioni

L’esdebitazione era già presente nel nostro ordinamento ma con la legge nr. 3 del 2012 è stata estesa a tutti i privati e ai soggetti non fallibili, definendo anche la procedura da seguire.

L’obiettivo è quello di riorganizzare i debiti in modo tale da renderli sostenibili, il che passa attraverso anche una riduzione dell’ammontare da rimborsare. Quindi per raggiungere questo obiettivo per prima cosa è richiesta la formulazione di un programma di rimborso dove vengono inseriti solo una parte dei debiti che si hanno in corso. Come detto questo principio vale tanto per i soggetti non fallibili e i privati, ma per quanto riguarda poi le condizioni da rispettare e l’iter si aprono due strade differenti.

Quanto si “risparmia”?

Il fatto che il piano di rimborso sia eseguibile in tempi certi e che, soprattutto, sia credibile non definisce a monte una percentuale standard di abbattimento dei debiti. Tuttavia secondo la legge si può arrivare a ridurre fino all’80% dell’ammontare complessivo. Ovviamente questa è la percentuale massima, mentre quella reale sarà determinata dal rapporto tra la capacità di rimborso attuale e la quota di debiti che si deciderà di inserire nel programma di rientro.

Chi può utilizzarla?

Come già detto la legge 3 del 2012 si rivolge ai consumatori ed ai soggetti non fallibili, considerando questi ultimi tutti coloro che non sono consumatori ma che non sono nemmeno sottoponibili alla legge fallimentare. Per i consumatori è stato previsto quello che è stato chiamato Piano del Consumatore che presenta una peculiarità importante: se il giudice approva il piano i creditori non possono opporvisi, indipendentemente dalla percentuale che è contraria al piano stesso. Con tale procedura il debitore rimborserà solo i debiti ammessi nei tempi indicati nel programma stesso a prescindere dai ‘crediti’ concordi.

Per i soggetti non fallibili invece è stato previsto quello chiamato come Accordo del Debitore. Anche in questo caso il programma stilato per il rimborso deve essere vagliato dal giudice il quale però non può darne l’approvazione se non c’è l’accordo con almeno il 60% dei ‘crediti’.

In entrambi i casi abbiamo volutamente indicato ‘crediti’ e non creditori per una semplice ragione: si può essere debitore anche nei confronti di un solo creditore con un’esposizione eccessiva, quindi la percentuale va calcolata sul volume totale di debiti da portare nell’esdebitazione.

Qual è la procedura?

Nel testo originale della legge è previsto che chi voglia dare avvio alla procedura debba rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi. Tuttavia solo in alcune città sono stati creati questi organismi. Per questa ragione il primo passaggio è sempre quello di rivolgersi alla cancelleria del tribunale di competenza a livello territoriale e poi vedere se esistono questi OCC oppure quali sono gli specialisti accreditati presso il tribunale per seguire la procedura stessa.

Il professionista abilitato garantisce una corretta assistenza grazie a conoscenze e competenze mirate che porteranno, laddove le condizioni lo permettano, a creare un piano “sostenibile” e credibile di rimborso. Il Giudice avrà invece il compito in primis di controllare l’esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere alla legge per poi valutare il piano proposto ed eventualmente approvarlo.

Ipotesi di rigetto?

Anche se si hanno i requisiti minimi necessari per accedere alla procedura per far fronte e ridurre il sovraindebitamento non è detto che si riesca a portarla a termine con successo. Per prima cosa se è stata già utilizzata e non sono passati più di 5 anni non si può tornare ad usarla nuovamente. Inoltre può essere rigettata anche nei seguenti casi:

  • esdebitazione precedente concessa ma mancato rispetto del piano di rimborso;
  • essere stati sottoposti ad azione di revoca della procedura;
  • non aver presentato tutta la documentazione necessaria (i casi di omissione specialmente volontaria bloccano subito la prosecuzione dell’iter in qualsiasi fase).

Conclusioni

La legge sul sovraindebitamento è riuscita a dare sollievo, per quanto viene riportato dagli organi di stampa, a moltissime persone che ne hanno fatto ricorso. Tuttavia non si tratta di un sistema che permette di eludere le proprie responsabilità, in quanto l’eccessiva esposizione debitoria deve essere oggettivamente dimostrabile.