Pignoramento dei beni: cos’è e come funziona

Il pignoramento è un atto esecutivo, con il quale i creditori che non hanno ottenuto la soddisfazione dei crediti vantati, mettono in moto l’espropriazione forzata di uno o più beni del debitore. Questi possono essere rappresentati da risparmi (ad esempio con il pignoramento mobiliare) oppure da beni immobili (pignoramento immobiliare).

Pignoramento immobiliare

Innanzitutto, si può verificare il pignoramento della prima casa? Si può verificare l’esecuzione forzata con la vendita all’asta anche dell’unica casa di proprietà (nonché prima casa) se questa è l’unico bene del debitore allora ma solo a certe condizioni. Un esempio si ha nel caso di un immobile acquistato con un mutuo fondiario o ipotecario, dove la banca che non ottiene il pagamento delle rate può procedere all’avvio del pignoramento e successiva vendita forzata all’asta.

Di contro con il Decreto del Fare è stata disposta l’impignorabilità della prima casa se si tratta dell’agenzia di riscossione (come ad esempio ex Equitalia). Tuttavia il divieto non vale se l’immobile ha il carattere di una casa di lusso.

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Beni mobili od immobili: cosa cambia?

C’è differenza tra un pignoramento su un immobile ipotecato o su altro tipo di pignoramento: nel primo caso, infatti, il titolare dell’ipoteca ha già acquistato i diritti per l’esecuzione forzata quindi può procedere al deposito della richiesta di vendita forzata. Negli altri casi invece serve prima la notifica dell’atto di pignoramento che, a sua volta, è successiva a quella di precetto.

Questa distinzione è dovuta anche al fatto che in caso di pignoramento su un bene ipotecato, l’esistenza e trascrizione di ipoteca è riportata nel registro immobiliare e quindi è impossibile per il proprietario provvedere all’alienazione dell’immobile. Invece nel caso di altri tipi di pignoramento con la notifica dell’atto stesso l’ufficiale giudiziario pone il divieto di alienare i beni sui quali si procederà a pignoramento, con lo scopo di conservare la riserva di “beni” che possono essere aggrediti dai creditori.

Può succedere infine che il pignoramento debba avvenire su beni che al momento non sono nel possesso del debitore. In questo caso si usa la formula del pignoramento presso terzi. Un esempio lo troviamo con il pignoramento su liquidi che si trovano sul conto corrente. Con questo pignoramento è la banca che fattivamente riceve l’obbligo di “congelare” le somme pignorabili.

Procedura

L’iter per far partire il pignoramento e la sua prosecuzione, segue una procedura e dei tempi ben precisi, che vanno distinti in più fasi:

Intimazione

La notifica dell’atto di pignoramento contiene l’intimazione al debitore, da parte dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre o alienare i beni pignorati e i loro proventi. Se il debitore aliena in tutto o in parte questi beni, le vendite non avranno effetto nei confronti del creditore, logicamente dopo la notifica dell’intimazione. Devono essere comunque indicati nell’atto i beni sui quali si applica l’intimazione a non alienare o sottrarre.

Deve essere indicata inoltre la possibilità per il debitore di poter richiedere al giudice competente per territorio la sostituzione con altri beni di pari valore o con una somma di denaro. A riguardo per ottenere la risposta positiva da parte del giudice è necessario che:

  • la richiesta avvenga prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati indicati;
  • venga, contestualmente con la richiesta, versata una somma pari a un quinto della somma totale del credito.

Tempi per la notifica

La notifica del pignoramento va fatta entro 90 giorni dalla notifica del precetto (art. 481 c.p.c., comma 1). Nell’intimazione al debitore, l’ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.

N.b. Se entro 45 giorni dalla notifica non si provvede a richiedere l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, il pignoramento perde efficacia. Il creditore dovrà riattivare tutta la procedura da capo.

Pagamento

Per evitare il pignoramento il debitore può pagare la somma dovuto direttamente all’ufficiale giudiziario chiedendo che venga versato al creditore. In alternativa può sostituire la ‘consegna’ dei beni pagando una somma pari al loro valore con l’aumento di due decimi di importo.

Pignoramento presso terzi

Anche in questo caso la procedura inizia con un atto di notifica ufficiale di pignoramento. A differenza dei casi precedenti sarà il ‘terzo’ a doversi interfacciare con il creditore comunicando la reale esistenza del rapporto (come ad esempio il conto corrente) e l’importo delle cifre eventualmente presenti. Ricordiamo comunque che non sono pignorabili gli importi derivanti da:

  • sussidi di sostentamento riferiti a poveri;
  • sussidi legati alla maternità;
  • rimborsi assicurativi, da enti assistenziali o di beneficenza come conseguenza di malattia o ‘funerali’.

Somme insufficienti

Se dalle ricerche ‘tradizionali’ risultano beni di un importo insufficiente rispetto a quello necessario per soddisfare i crediti, allora si può intimare al debitore di comunicare quali altri beni possiede e dove questi si trovano. Inoltre il giudice può anche autorizzare l’ufficiale giudiziario a fare delle ricerche telematiche, con accesso diretto alle varie banche dati.

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Possibilità di opposizione?

L’avvocato che cura gli interessi dei creditori ha due scelte che, a loro volta, condizionano le alternative dei debitori che vogliono difendersi:

  • comunicare al debitore l’avvenuto deposito in cancelleria della sentenza di pignoramento entro 30 giorni: il debitore può andare in appello per opporsi;
  • attendere 6 mesi dal deposito: il debitore può opporsi entro 90 giorni.