Quando si ritiene che un decreto ingiuntivo che ci viene notificato, contenente un atto giudiziario in cui veniamo condannati da un giudice ad effettuare un pagamento, presenti elementi ‘contestabili’ possiamo opporci.
L’opposizione al decreto ingiuntivo va però fatta entro dei termini ben precisi, e soprattutto bisogna procedere per iscritto usando anche qualche fac simile o modello facilmente reperibile on line. In alcune situazioni è necessario per prima cosa procedere con una mediazione, mentre in altre si dovrà passare tramite la negoziazione assistita presso un avvocato. In tutti i casi l’opposizione è subordinata al pagamento obbligatorio del “contributo” unificato.
Il decreto ingiuntivo al quale fare opposizione può essere un provvedimento di un giudice di pace (per importi fino a 5 mila euro) oppure del tribunale territorialmente competente (sopra i 5 mila euro). Indipendentemente dal giudice che ha disposto l’atto di ingiunzione, bisogna fare opposizione di norma entro 40 giorni dal suo ricevimento, rivolgendo la domanda con cui ci si oppone all’esecuzione del decreto, al giudice di pace o tribunale competente che l’ha disposta.
L’unica eccezione si ha con l’utilizzo della modalità chiamata contraddittorio in differita che permette all’ingiunto di inviare la richiesta di opposizione tramite un Atto di Citazione che va inviato all’Ordine del giudice. Come già accennato, in tutti i casi l’opposizione va fatta per iscritto e bisogna riportare in modo chiaro i motivi per cui ci si oppone. Nel particolare deve essere usata come modalità:
Per alcune situazioni perché sia valida l’opposizione bisogna prima avviare la mediazione. Si tratta di situazioni specifiche che riassumiamo nella tabella successiva:
Nel caso della mediazione obbligatoria sarà il giudice che rinvierà le parti al collegio di mediazione perché venga fatto un tentativo di trovare un accordo. Negli altri casi invece partirà subito l’iter del procedimento ordinario, che è il ‘sistema giuridico’ tramite il quale verrà valutata l’opposizione.
Qui si ha un capovolgimento dell’onere della prova, in quanto è l’ingiunto che dovrà dimostrare che non sussistono le condizioni per la validità della richiesta di pagamento che ha portato all’emanazione del decreto ingiuntivo al quale si sta opponendo.
Sono previste due ‘tempistiche’ che vanno rispettate:
Entrando nel particolare di quanto detto se prima della scadenza il termine di presentazione massimo è di 120 giorni (infatti la mediazione deve esaurirsi obbligatoriamente entro 90 giorni), mentre se si arriva al termine dei 90 giorni il termine massimo arriva a 120 giorni più altri 30 giorni. Una volta effettuata la convocazione il termine di comparizione sarà al massimo di 10 giorni (data rilevazione 23/01/2018 – Fonte: Codice di procedura civile 645 e 648 e successive modifiche /Elaborazione Guidafisco).
Si possono verificare varie situazioni che vanno dall’accoglimento totale a quello parziale fino al rigetto per differenti motivi:
Il versamento del contributo nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo è pari al 50% dell’importo totale dovuto, che a sua volta dipende dal valore della causa. Il pagamento va fatto con un bollettino postale, con modello F23 (codice tributo pari a 750T) oppure con “Modello per la comunicazione di versamento” da effettuarsi presso un tabaccaio.
A titolo di esempio, l’importo totale dovuto nei processi civili di primo grado è pari a:
Contributo Unificato per processi Civili di 1° Grado
(Data Rilevazione 23/01/2018 – Fonte: Guidafisco in base al Dl/90/2014)