Opposizione a decreto ingiuntivo: quando è obbligatoria la mediazione?

Quando si ritiene che un decreto ingiuntivo che ci viene notificato, contenente un atto giudiziario in cui veniamo condannati da un giudice ad effettuare un pagamento, presenti elementi ‘contestabili’ possiamo opporci.

L’opposizione al decreto ingiuntivo va però fatta entro dei termini ben precisi, e soprattutto bisogna procedere per iscritto usando anche qualche fac simile o modello facilmente reperibile on line. In alcune situazioni è necessario per prima cosa procedere con una mediazione, mentre in altre si dovrà passare tramite la negoziazione assistita presso un avvocato. In tutti i casi l’opposizione è subordinata al pagamento obbligatorio del “contributo” unificato.

A chi presentare la domanda?

Il decreto ingiuntivo al quale fare opposizione può essere un provvedimento di un giudice di pace (per importi fino a 5 mila euro) oppure del tribunale territorialmente competente (sopra i 5 mila euro). Indipendentemente dal giudice che ha disposto l’atto di ingiunzione, bisogna fare opposizione di norma entro 40 giorni dal suo ricevimento, rivolgendo la domanda con cui ci si oppone all’esecuzione del decreto, al giudice di pace o tribunale competente che l’ha disposta.

L’unica eccezione si ha con l’utilizzo della modalità chiamata contraddittorio in differita che permette all’ingiunto di inviare la richiesta di opposizione tramite un Atto di Citazione che va inviato all’Ordine del giudice. Come già accennato, in tutti i casi l’opposizione va fatta per iscritto e bisogna riportare in modo chiaro i motivi per cui ci si oppone. Nel particolare deve essere usata come modalità:

  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • pec.

Per alcune situazioni perché sia valida l’opposizione bisogna prima avviare la mediazione. Si tratta di situazioni specifiche che riassumiamo nella tabella successiva:

procedura necessaria: Mediazione obbligatoria
Successione (ereditaria)
Comodato
Affitto aziende
Contratti assicurativi, bancari, finanziari
Controversie condominiali
Divisione di beni in regime di comunione
Diritti reali come proprietà, usufrutto ecc
Locazione
Patti di famiglia
Risarcimento danno per diffamazione (mediante sistemi mediatici come stampa, ecc)
Risarcimento danno medico-sanitario
Procedura necessaria: Negoziazione assistita
Richiesta di pagamento di importi inferiori a 50 mila euro che non rientrino nelle ipotesi di mediazione
Risarcimento danno per sinistri stradali o da circolazione di natanti
Contratto di autotrasporto

Nel caso della mediazione obbligatoria sarà il giudice che rinvierà le parti al collegio di mediazione perché venga fatto un tentativo di trovare un accordo. Negli altri casi invece partirà subito l’iter del procedimento ordinario, che è il ‘sistema giuridico’ tramite il quale verrà valutata l’opposizione.

Qui si ha un capovolgimento dell’onere della prova, in quanto è l’ingiunto che dovrà dimostrare che non sussistono le condizioni per la validità della richiesta di pagamento che ha portato all’emanazione del decreto ingiuntivo al quale si sta opponendo.

Tempi

Sono previste due ‘tempistiche’ che vanno rispettate:

  • la prima è quella già citata legata all’opposizione che, ribadiamo, va esercitata entro 40 giorni dalla notifica dall’ingiunto;
  • il secondo è il termine entro il quale il giudice deve disporre la data dell’udienza che è fissato entro 30 giorni che si vanno ad aggiungere al termine perentorio di 90 giorni. I trenta giorni sono calcolati in modo differente a seconda che le parti si presentino prima della scadenza dei 3 mesi o alla scadenza stessa.

Entrando nel particolare di quanto detto se prima della scadenza il termine di presentazione massimo è di 120 giorni (infatti la mediazione deve esaurirsi obbligatoriamente entro 90 giorni), mentre se si arriva al termine dei 90 giorni il termine massimo arriva a 120 giorni più altri 30 giorni. Una volta effettuata la convocazione il termine di comparizione sarà al massimo di 10 giorni (data rilevazione 23/01/2018 – Fonte: Codice di procedura civile 645 e 648 e successive modifiche /Elaborazione Guidafisco).

Quali sono i possibili esiti?

Si possono verificare varie situazioni che vanno dall’accoglimento totale a quello parziale fino al rigetto per differenti motivi:

  • l’opposizione è effettuata fuori termine oppure l’opponente non si costituisce: il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo;
  • l’opposizione viene rigettata integralmente perché il giudice giudica insussistenti o non valide le ragioni dell’opposizione: la sentenza del decreto passa in giudicato e il decreto a sua volta diventa esecutivo;
  • l’opposizione viene accolta solo parzialmente: gli atti esecutivi già effettuati sono validi nella misura in cui non superano le somme per le quali il giudice non accetta l’opposizione;
  • l’opposizione è accettata totalmente.

Costo del contributo

Il versamento del contributo nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo è pari al 50% dell’importo totale dovuto, che a sua volta dipende dal valore della causa. Il pagamento va fatto con un bollettino postale, con modello F23 (codice tributo pari a 750T) oppure con “Modello per la comunicazione di versamento” da effettuarsi presso un tabaccaio.

A titolo di esempio, l’importo totale dovuto nei processi civili di primo grado è pari a:
Contributo Unificato per processi Civili di 1° Grado

Per cause di valore fino a euro
C.U. importo contributo totale
C.U per opposizione al 50%
1.100,00
43 euro
21,5 euro
da 1.100,00 a 5.200,00
98 euro
46 euro
da 5.200,00 a 26 mila
237 euro
118,5 euro
da 26 mila a 52 mila
518 euro
259 euro
da 52 mila a 260 mila
759 euro
379,5 euro
da 260 mila a 520 mila
1.214 euro
607 euro
oltre 520 mila
1.686 euro
843 euro

(Data Rilevazione 23/01/2018 – Fonte: Guidafisco in base al Dl/90/2014)