Il pignoramento mobiliare è disciplinato dall’articolo 518 cpc (fatta eccezione di quello presso terzi che è disciplinato dall’articolo 543 cpc). Come si evince dal nome, è una forma di pignoramento che va a colpire i beni mobili ovvero tutto ciò che non rientra nei beni immobili. Si tratta della categoria più ampia di pignoramento in cui sono ad esempio ricompresi i conti correnti, le merci, beni preziosi.
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In qualsiasi forma l’atto di pignoramento precede l’esecuzione forzata. Quindi se non si è verificata prima la corretta comunicazione dell’atto di pignoramento (tramite notifica), non può avvenire l’escussione dei beni mobili necessari per soddisfare in tutto o in parte i crediti rimasti insoddisfatti da parte dei creditori. Detto questo è necessario che un atto di pignoramento contenga una serie di dati e informazioni obbligatorie indicate anche in questo caso dal codice di procedura civile. Nel particolare devono essere riportati:
Con il verbale di pignoramento (con il quale si formalizza e si ufficializza l’avvenuta notifica del pignoramento) l’ufficiale giudiziario deve anche descrivere o indicare in modo specifico tutti i beni che saranno sottoposti alla successiva azione di esecuzione forzata. Se i beni necessitano di una perizia di un esperto la procedura si divide in due parti, con l’indicazione di un termine di massimo 30 giorni, entro i quali si avrà la valutazione dei beni.
Il compito di individuare i beni di proprietà del debitore spetta all’ufficiale giudiziario, che può invitare il debitore soggetto a iscrizione a ruolo, a coadiuvarlo indicando autonomamente altri beni dei quali non può essere a conoscenza l’ufficiale stesso. Il giudice può disporre l’integrazione del pignoramento solo se i valori individuati dall’ufficiale giudiziario fossero inferiori al credito da rimborsare, costringendo in pratica l’ufficiale giudiziario a riprendere le proprie ricerche con l’individuazione di altri beni laddove presenti.
Se l’ufficiale giudiziario non può comunicare direttamente il pignoramento al debitore può fare l’affissione della comunicazione all’esterno dell’immobile ubicato all’indirizzo che ha a disposizione od ancora dove sono custoditi i beni oggetto dell’esecuzione forzata. Detto questo il pubblico ufficiale ha comunque degli orari da rispettare (in caso di violazione il debitore potrà farla valere di fronte al giudice che ha firmato l’atto). Nel particolare non ci può essere notifica dell’atto né in caso di giorni festivi, e nemmeno al di fuori dell’orario che va dalle 7 di mattina fino alle ore 21.
Come già accennato, il pignoramento è un atto “dovuto” che precede l’esecuzione forzata. Il debitore può comunque sospendere l’esecuzione. Lo può fare innanzitutto in via preventiva (quindi prima di ricevere la notifica del precetto di pignoramento) andando ad ‘attaccare’ il titolo esecutivo (che è sia formalmente che sostanzialmente obbligatorio per far partire la procedura). L’effetto che si ottiene è la sospensione dell’esecuzione forzata, perché il giudice possa valutare e pronunciarsi sull’accoglimento o il rigetto di tale richiesta. Se viene accolta la richiesta del debitore il pignoramento non potrà più partire.
Se invece la notifica dell’atto di pignoramento è già stata effettuata allora deve seguire la via classica, ovvero quella di opposizione od, in alternativa, una trattativa con i creditori. In entrambi i casi è il giudice che deve disporre la sospensione. Proprio per questo se il debitore inizia a trattare con i creditori deve darne comunicazione al giudice che può decidere di sospendere l’esecuzione forzata. Nel caso di opposizione al provvedimento è necessario farsi assistere da un legale, dal momento che:
Davanti a una richiesta di sospensione, indipendentemente dalla ragioni che hanno portato il debitore a sollevarla, il giudice ha 10 giorni di tempo per pronunciarsi, che decorrono dalla data di deposito della richiesta stessa.
Ovviamente se tutta la procedura segue il suo iter, fino alla vendita dei beni pignorati, il pignoramento si chiude. Detto questo ci sono altre ipotesi di estinzione e cioè:
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