Pace fiscale: cosa dice il decreto per il 2019/20

Dopo la pubblicazione di Ottobre del Decreto fiscale 2019, con il passaggio alla commissione Bilancio del Senato il testo ha subito vari cambiamenti, soprattutto per la parte relativa alla cosiddetta “pace fiscale”. C’è da sottolineare però che già nel testo originario (ovvero quello proposto e approvato dal consiglio dei Ministri) il saldo e stralcio, con le relative tre aliquote (si era ipotizzato una aliquota al 6%, una al 10% e una al 25% a seconda dell’Isee del quale si era titolari congiuntamente al proprio nucleo familiare) non era stato inserito, rimandando a un successivo emendamento la sua introduzione.

Il testo che è uscito dal Senato, approvato dalla maggioranza il 29 novembre 2018, non lo ha invece contemplato del tutto, e a meno di un improbabile inserimento alla Camera, dove dovrà avvenire l’approvazione in via definitiva, si tratta di un provvedimento, che almeno riguardo al 2019 non ci sarà.

Vediamo quindi quali sono state le ultime novità introdotte sul testo del decreto riguardante anche la pace fiscale, che comunque potrà essere soggetto ancora ad altre modifiche, almeno fino alla sua completa approvazione da parte del parlamento.

Provvedimenti approvati in Senato

Come accennato all’inizio con l’emendamento omnibus sono state apportate alcune modifiche al testo originario. Vediamo come è uscito il testo analizzandone brevemente gli aspetti salienti:

Errori formali sulle dichiarazioni

A riguardo è stato confermato il pagamento forfettario di 200 euro per ogni periodo d’imposta. Per il pagamento delle rate le scadenze che dovranno essere necessariamente rispettate saranno il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Rottamazione ter

Questo rappresenta l’intervento più atteso dai contribuenti in difficoltà insieme allo ‘scomparso’ saldo e stralcio. A riguardo c’è stato un cambiamento sul numero delle rate ma non sulla durata della dilazione dei pagamenti. E’ stato infatti confermato il periodo di 5 anni complessivi mentre il numero di rate è stato portato dalle originarie 10 alle attuali 18. La rottamazione ter si riferisce agli importi iscritti a ruolo nel periodo che va dal 2000 al 31 dicembre 2017.

Come già avvenuto nelle altre rottamazioni bisogna aderirvi, e la data di scadenza, che sembrerebbe attualmente improrogabile (ma si dovrà vedere a ridosso del termine stabilito) è stata fissata al 30 Aprile 2019. L’Agenzia dovrà comunicare l’accettazione alla rottamazione e l’importo delle rate relative entro il 30 Giugno 2019. Nonostante le voci che sembravano aprirsi alla possibilità di introdurre anche i tributi locali (come tassa rifiuti e Imu), questi non sono stati alla fine contemplati.

Confermato invece il fatto che con questo intervento non si dovranno pagare interessi e sanzioni. Inoltre per la scadenza delle rate è stato prevista maggiore tolleranza con un termine di 5 giorni massimi di ritardo. Chi ha aderito alla rottamazione bis ed è in regola con i pagamenti al 7 dicembre 2018 potrà passare alla rottamazione ter.

Approfondimento: Guida al microcredito.

Sanatoria Pvc

Per quanto riguarda i processi verbali di contestazione si avranno due possibili opzioni per accedere alla sanatoria rappresentate dal pagamento di due rate (maggio 2019 e marzo 20102) oppure da un versamento unico da farsi al 31 maggio 2019.

Stralcio delle cartelle per il periodo 2000-2010 di importo sotto i mille euro

E’ stato confermato l’annullamento automatico. I contribuenti che hanno cartelle sotto i 1000 euro devono fare attenzione però a due date: 24 Ottobre e 31 Dicembre. Il 31 Dicembre è la data fissata per l’annullamento automatico a cui provvederà l’agenzia di riscossione senza alcuna richiesta formale. Ma attenzione: solo coloro che hanno pagato dopo (e non prima!) il 24 Ottobre potranno vedere questi importi portati in compensazione con altri debiti verso il fisco oppure potranno chiedere la restituzione.

Detto questo il meccanismo di compensazione non è ancora del tutto chiaro, necessitando di una circolare apposita dell’Agenzia delle Entrate che ne spieghi bene il funzionamento. Tuttavia anche se sotto i 1000 euro e relativi al periodo considerato, non saranno stralciati alcuni debiti tra cui quelli:

  • derivanti dalle “risorse proprie tradizionali” della Ue e dall’imposta sull’Iva riscossa all’importazione;
  • relativi al recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Ue;
  • derivanti da condanne da parte della Corte dei conti;
  • riferiti a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Approfondimento: Prestiti per aziende in difficoltà.

Chiusura delle liti pendenti

E’ stato confermato il meccanismo di pagamento in percentuale decrescente a seconda del grado di giudizio. Per chi ha presentato solo il ricorso, lo sconto sarà solo del 10% (quindi dovrà pagare il 90% del dovuto). Chi ha vinto in primo grado godrà di uno sconto del 60% (pagando il 40%) mentre per chi ha vinto in secondo grado lo sconto è dell’85% (pagamento solo del 15%). Chi infine ha avuto ragione sul fisco anche in cassazione paga il 5% del dovuto (sconto del 95%).

Sanatoria “flash” e per gli avvisi di accertamento (dovuti ad esempio a rettifiche e atti di recupero)

Nel primo caso, quando si riceve un verbale di accertamento, si potrà decidere di provvedere subito al pagamento, senza fare ricorso, così da non pagare commissioni, interessi e sanzioni. Per gli avvisi di accertamento dovuti a rettifiche o atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto la sanatoria va invece presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore stessa, anche in questo caso con pagamento solo degli importi dovuti senza interessi e sanzioni.