Atto di precetto: funzionamento e modalità di opposizione

Chi è titolare di un titolo esecutivo ed ha ottenuto la possibilità di procedere con un’esecuzione forzata, deve passare prima dall’atto di precetto. Questo rappresenta l’intimazione finale ad adempiere l’obbligo di pagamento. Il termine entro il quale dovrebbe essere fatto l’adempimento previsto dall’atto di precetto è di massimo 10 giorni (secondo quanto riportato dall’art 480 del cc).

Ancor più semplicemente l’atto di precetto rappresenta la “notifica” che deve precedere obbligatoriamente un’esecuzione forzata (come il pignoramento) che potrà avvenire, senza che ci debbano essere altri avvisi verso il debitore, dopo il termine dei dieci giorni. Tale scadenza è sempre valida anche quando viene indicato un altro termine all’interno dell’atto.

Unica eccezione il caso del decreto di esecuzione forzata immediata del giudice che deve essere riportato in calce sul precetto stesso.

Forma necessaria secondo l’articolo 480

Si possono trovare dei fac simile di modello da usare per la compilazione di un atto di precetto. E’ comunque necessario che in esso siano riportate alcune informazioni obbligatorie che possiamo riassumere in:

  • i dati delle parti assistite e dell’avvocato che redige l’atto (dati anche dello studio legale);
  • i dati del o dei debitori;
  • la descrizione del titolo esecutivo;
  • i dati ed informazioni sul credito riportando anche l’ammontare degli interessi e ogni tipo di informazione economica necessaria;
  • il totale delle competenze e delle spese liquidate relative all’atto di precetto;
  • i dati della fatturazione;
  • l’elezione di domicilio del creditore.

Quest’ultima informazione è indispensabile per definire come tribunale territorialmente competente quello della zona del creditore (altrimenti il tribunale competente sarà quello della zona in cui è stata fatta la notifica al debitore).

E’ infine necessario che nell’atto di precetto sia indicata la possibilità di poter utilizzare il piano del consumatore o altra misura di “composizione della crisi” secondo quando previsto dal 2012 in poi. Infine ci deve essere la firma del creditore istante oppure del suo legale.

Come avviene la notifica e cosa succede dopo?

Per quanto riguarda le modalità di notifica si hanno tre possibilità e cioè:

  • la notifica con Ufficiale Giudiziario;
  • il postino con delega (evidenziata dalla classica busta verde degli atti giudiziari);
  • tramite Pec da uno studio legale quando il debitore è iscritto nei pubblici registri.

Una volta che l’atto di precetto è stato regolarmente notificato il debitore potrà:

  • adempiere all’obbligo di esecuzione entro il termine dei 10 giorni;
  • attivare una procedura di composizione della crisi, piano del consumatore, ecc per trovare un accordo e effettuare un’obbligazione di importo inferiore;
  • sostituire il bene oggetto di pignoramento;
  • contestare la regolarità formale dell’atto di precetto entro il termine di 20 giorni dalla notifica.

Il creditore, che dovrà attendere che scadano i 10 giorni, è obbligato a provvedere al deposito delle copie conformi agli atti (nel caso si proceda poi a pignoramento) ed anche al pagamento del contributo unificato dovuto. Nel caso di attivazione del piano del consumatore si dovrà attendere l’esaurimento della procedura e se il piano otterrà il via libera del giudice si dovrà rispettarne il contenuto.

Quanto dura l’atto?

La durata dell’atto di precetto è di 90 giorni. Se entro tale termine il creditore non agisce per l’esecuzione forzata, allora l’atto scade e quindi non si ha più la possibilità di far seguire il pignoramento. Ciò non significa però che il creditore non potrà più riavviare la procedura. Potrà farlo con l’atto di precetto su sentenza in rinnovazione.

Come ci si oppone?

Ci sono due possibili cause di opposizione. La prima è di tipo “formale”, nel senso che il debitore si oppone per la presenza (da dimostrare) di vizi di forma e si può applicare anche su un atto di precetto che è frutto di una sentenza. L’altra permette di entrare anche nel merito dell’oggetto dell’obbligazione e si usa ad esempio quando il titolo esecutivo è rappresentato da un assegno o una cambiale. Ricapitolando abbiamo:

  • l’opposizione all’esecuzione: in questo caso si contesta il diritto vantato dal creditore per procedere all’esecuzione forzata.Questo tipo di opposizione può essere avviata anche se l’esecuzione forzata è già stata iniziata. Ricordiamo che trascorsi i 10 giorni di “tutela del debitore” il creditore può avviare il pignoramento;
  • l’opposizione agli atti esecutivi: in questo caso si contestano i vizi formali o processuali di ogni singolo atto di esecuzione. In termine qui è perentorio e si hanno al massimo 20 giorni di tempo per fare opposizione.

Con l’opposizione si avvia un processo ordinario atto a individuare la sussistenza, o meno, delle ragioni portate avanti dal debitore. Il giudice competente viene individuato a seconda che sia stato eletto domicilio dal creditore nell’atto di precetto, oppure no.