Ristrutturazione del debito aziendale: requisiti e formalità

Una ristrutturazione del debito aziendale deve avere come punto di partenza l’obiettivo di permettere all’attività in crisi di poter continuare ad operare evitando di conseguenza il fallimento (secondo quanto previsto dall’art 182 bis della legge sul fallimento). Quindi come ‘conditio sine qua non’ ci deve essere uno stato di crisi che può portare ad una situazione fallimentare, a cui si aggiungono però altri requisiti.

Che cosa serve?

E’ necessario che la ristrutturazione riguardi i debiti contratti da un’azienda. Questa potrà essere di qualsiasi tipo (anche agricola) e dimensione (è infatti prevista anche la ditta individuale). Come già detto è necessario che l’esposizione debitoria sia tale da poter portare l’impresa verso la cessazione dell’attività. Non è sufficiente che si acceda alla ristrutturazione del debito ma è indispensabile anche che i creditori aderiscano al piano raggiungendo almeno il 60% della copertura totale dell’esposizione debitoria. Tale percentuale potrà essere composta tanto dai creditori privilegiati che da quelli chirografari o ordinari.

Se si verifica questa situazione, i creditori che non aderiscono (purché in misura non superiore al 40%) hanno comunque diritto al rimborso totale dei crediti vantati, ma non possono opporsi al completamento della ristrutturazione del debito. Il calcolo suddetto viene fatto sul “peso” del credito (per quota e non per ‘teste’).

Oltre ai requisiti appena evidenziati è anche necessario che l’azienda che vuole utilizzare la ristrutturazione del debito si rivolga ad un professionista abilitato che deve attestare la veridicità dei dati economici della società e la fattibilità del piano che è alla base della ristrutturazione. In questo piano devono essere specificate le modalità ed i tempi di rientro.

In cosa consiste?

Si tratta di una proposta di accordo con la quale l’azienda presenta ai propri creditori un piano atto a ridurre la pressione dei debiti e, di conseguenza, permettere all’attività di poter emergere dal momento di crisi. Se si raggiunge l’accordo questo va poi iscritto nel registro delle imprese. Visti i tempi tecnici, in molti casi abbastanza dilatati, è possibile stilare l’accordo e, sulla base dell’approvazione da parte dei creditori, utilizzarlo per evitare l’aggressione di alcuni beni appartenenti al patrimonio dell’azienda, in attesa che vengano adempiute le varie formalità.

Quali debiti sono ammessi?

In generale possono essere inseriti nell’accordo di ristrutturazione del debito:

  • i debiti finanziari (ad esempio mutui, prestiti, leasing, ecc) che sono vantati da Istituti di credito;
  • i debiti commerciali (verso i vari fornitori di beni e di servizi);
  • i debiti verso il fisco (erano previsti anche quelli nei confronti di Equitalia);
  • i debiti verso l’Inps.

Come si possono estinguere i debiti dovuti?

Nel piano il debitore deve specificare come intende far fronte ai propri debiti. In questo senso può effettuare diversi tipi di proposta, ricordando che è sempre facoltà del creditore decidere se accettare le condizioni oppure no. In particolare potrà proporre:

  • il trasferimento di attività al o ai creditori. Con questa soluzione sarà necessario procedere allo storno da bilancio come valore contabile del debito che risulterà estinto (o ridotto);
  • la conversione dei debiti in azioni e loro trasferimento dai debitori: dovrà essere effettuato il corrispondente aumento di capitale (uguale al valore contabile del debito senza il riporto del relativo utile o perdita dovuto all’operazione di ristrutturazione);
  • l’emissione di un prestito obbligazionario di tipo convertibile in azioni per un importo corrispondente al valore contabile del debito;
  • una dilazione dei pagamenti dovuti (soprattutto con il Fisco e con l’Inps).

Vantaggi e svantaggi

Lo svantaggio è legato solo alla parte legata ai crediti non rientranti nella ristrutturazione che devono essere comunque pagati interamente. Per il pagamento di questi ci sono dei tempi che devono essere rispettati, e cioè:

  • se i crediti lasciati fuori dall’accordo sono scaduti alla data di omologa dell’accordo di ristrutturazione il creditore non potrà esigerne il pagamento prima che siano passati 120 giorni;
  • se non sono ancora scaduti alla data di omologazione, il termine rimane sempre di 120 giorni ma parte dalla data della loro scadenza.

Per quanto riguarda i vantaggi si hanno vari punti degni di nota:

  • i creditori possono decidere di rinunciare in tutto o in parte ai crediti vantati, oppure agli interessi maturati, ecc;
  • sospensione di eventuali azioni di pignoramento in corso. La richiesta di sospensione è da farsi al tribunale ed è possibile se si è già raggiunto un preaccordo con la quota sufficiente dei creditori;
  • prosecuzione della gestione dell’attività aziendale;
  • rispetto dei pochi vincoli di legge per la redazione del piano di ristrutturazione del debito;
  • nel periodo di accordo si possono richiedere dei finanziamenti come aiuto per superare la crisi;
  • una volta trovato l’accordo non possono essere promossi nuovi pignoramenti o azioni cautelari;
  • esenzione sull’applicazione delle norme che possono portare alla riduzione di capitale a causa delle perdite ed al relativo scioglimento della società;
  • possibilità di chiudere accordi o transazioni con il fisco o con l’Inps.

Come avviene la procedura?

L’iter perché la ristrutturazione del debito sia valida deve seguire le seguenti fasi:

  • domanda di ristrutturazione al tribunale territorialmente competente. Per questa prima tappa si possono seguire due strade, ovvero quella dell’accordo ordinario (deposito della domanda di omologazione dell’accordo con l’appoggio della maggioranza dei creditori) oppure attraverso una proposta di accordo per ottenere il tempo necessario per formalizzarla;
  • deposito dell’accordo e relativa iscrizione nel registro delle imprese;
  • udienza per l’omologazione che serve per verificare la veridicità e la sussistenza ad esempio dell’accordo con il 60% dei creditori;
  • “esecuzione” materiale dell’accordo.

L’accordo con le banche

La ristrutturazione del debito con le banche è stata introdotta nel 2015 (ad oggi, 2017, non sono state apportate delle modifiche) e prevede alcune condizioni più specifiche. Infatti se si raggiunge la percentuale minima (creditori-banche) allora l’accordo si estende anche alle banche che non hanno voluto aderire. Vista la possibilità di richiedere al tribunale che le condizioni dell’accordo raggiunto vengano estese a tutti gli istituti di credito con cui si hanno debiti devono esserci due requisiti in fase di trattativa:

  • tutti i creditori (banche) devono essere messi in condizione di partecipare secondo il principio della buona fede;
  • tutti gli interessati devono essere stati informati dell’avvio della trattativa per raggiungere l’accordo.

Approfondimento: Prestito per aziende in difficoltà.