Il legislatore, nello stabilire i termini di prescrizione dei debiti (sia tributari che verso fornitori o Inps, commerciali, bancari, ecc) ha usato il principio secondo il quale il debitore non può rimanere legato alla propria condizione debitoria per un tempo “eccessivo”. Tuttavia deve essere rispettato anche il diritto del creditore ad avere i tempi necessari per agire e ottenere il rimborso del proprio credito.
Quindi tramite i termini prescrittivi, che non sono unici ma variano a seconda del tipo di debito, da una parte si tutela il debitore e dall’altra si offre un orizzonte temporale congruo al creditore affinché riesca a mettere in atto tutta una serie di azioni atte a garantire la restituzione del credito vantato.
Approfondimento: Linee di credito.
La determinazione dei termini di prescrizione impone una fine perentoria al diritto vantato dai creditori. Una volta che il termine di prescrizione è scaduto il creditore, indipendentemente dal credito vantato, non avrà più alcun diritto alla prestazione. Quindi ad esempio se si ha un debito con l’Inps, oppure tributario o anche di tipo commerciale, superato il termine specifico di prescrizione (quinquennale per i primi due e decennale per l’ultimo) non si dovrà fare alcun pagamento anche se dovesse arrivare un sollecito a farlo (spesso ci sono cartelle Equitalia che hanno per oggetto proprio debiti prescritti).
Nel calcolo si considerano tutti i giorni che sono compresi tra il primo giorno in cui ha inizio il debito fino all’ultimo giorno del termine di prescrizione, conteggiando anche quelli festivi (quindi domeniche, festività nazionali, ecc).
Bisogna anche fare molta attenzione al verificarsi di casi di interruzione dei termini di prescrizione dei debiti. Infatti, a differenza di quanto si possa pensare, una volta che arriva l’interruzione, successivamente non si proseguirà con il conteggio del periodo già maturato. Si avrà invece un azzeramento totale, e una ripartenza con un periodo di pari durata a quella originaria. Per semplificare il concetto facciamo un esempio e poniamo di avere un debito Inps e che siano trascorsi 4 anni di prescrizione.
Arriva la notifica dell’Inps o di un agente di riscossione che interrompe il tempo di prescrizione. Da quel momento (sia che venga o meno impugnato il provvedimento) ripartirà il termine di prescrizione che ricomincerà da capo, per cui davanti avremo nuovamente 5 anni prima che il debito possa considerarsi prescritto (vedi anche Rimborso cessione del quinto).
Gli atti sufficienti a interrompere la prescrizione avvengono tramite comunicazioni ufficiali.
N.B. Basta anche una semplice lettera raccomandata, che ha valore anche se il destinatario non la ritira e quindi non ne ne prende visione.
Il legislatore ha scelto una durata standard della prescrizione dei debiti di 10 anni. Tuttavia ci sono alcune situazioni particolari in cui si applica una prescrizione più breve. Vediamo nello specifico in quali casi i tempi di prescrizione si riducono.
Prescrizione di 5 anni:
Prescrizione di 3 anni:
Prescrizione di 1 anno:
Prescrizione di 6 mesi
Si può ricevere una cartella esattoriale che ha prescrizioni di debiti differenti, per esempio l’Imu non pagata e il canone Rai. In tali situazioni non bisogna guardare alla prescrizione della cartella in sé, ma entrare nel merito della prescrizione di ogni singolo debito riportato in essa.
Per prima cosa bisogna controllare, per ogni debito, se è passato il termine di prescrizione, e poi impugnare solo quelli per i quali non risultano termini di interruzione. Non va mai impugnata la cartella in toto, a meno che si abbia la certezza che siano prescritti tutti i debiti contenuti. Andando in giudizio, se il ricorso viene respinto dal giudice, si passa infatti in automatico a una prescrizione decennale.
Un debitore può decidere di non avvalersi per scelta della prescrizione dei debiti pagando l’importo dovuto al creditore. Se però paga per sbaglio, perché non si è accorto che il debito era andato in prescrizione, può ottenere la restituzione delle somme?
La risposta è negativa, in quanto un pagamento, secondo la legge, anche di un debito prescritto, rappresenta la tacita manifestazione della volontà di non avvalersi della prescrizione. Una volta pagato, che sia per scelta o per errore, il creditore ha il diritto di trattenere le somme.