La donazione è sempre un atto liberale, ma può andare incontro ad alcune limitazioni (almeno sugli effetti) qualora avesse come oggetto una casa, o un qualsiasi immobile. Queste restrizioni introdotte sulla libera scelta del donante, sono state necessarie affinché tramite il contratto di donazione non si potessero aggirare le leggi sulla successione, oppure quelle sugli ‘obblighi’ come nel caso dei debitori (vedi anche Prestito tra privati infruttifero ).
Inoltre, dato che l’essenza dell’atto di donazione porta a due effetti inevitabili (ovvero che il donante diventa più povero, mentre il donatario ottiene un beneficio a titolo completamente gratuito), il codice civile impone che una donazione per essere valida debba avvenire con un atto pubblico, anche nel caso in cui non dovesse avere per oggetto una casa. Ciò non toglie che si possono verificare situazioni in cui l’atto pubblico viene meno, ma si ha un effetto analogo (ad esempio un genitore che paga un debito del figlio senza pretendere la restituzione della somma prestata).
In questi casi si parla di donazione indiretta che, nonostante non segua l’iter di una donazione diretta, deve sottostare alle stesse norme che servono a tutelare ad esempio gli eredi, i creditori, ecc, ovvero tutti coloro che, legittimamente, hanno l’interesse di evitare che il patrimonio del donante venga ridotto (vedi anche Prestito tra familiari).
Bisogna distinguere a seconda che si tratti di un immobile oppure di una somma di denaro o di altri beni fungibili. Per quanto riguarda la casa le aliquote sono (imposta ipotecaria e catastale) del 2 e dell’1%, che diventano fisse nel caso delle agevolazioni prima casa. Negli altri casi invece si applicano aliquote differenti a seconda del soggetto e del tipo di legame che questi ha con il donante e cioè:
I portatori di handicap considerati “gravi” non sono sottoposti comunque ad aliquota per importi fino a 1,5 milioni di euro.