La cessione del credito, sia nel caso in cui venga effettuata pro solvendo, che in quello in cui si opti per la formula pro soluto, è stata disciplinata nel codice civile (dall’articolo 1260 fino al 1267), con lo scopo di non danneggiare eccessivamente un creditore che, soprattutto di fronte a un piano di ammortamento di lungo periodo, si trova bloccato nell’impossibilità di poter disporre del grosso della cifra prestata. Il tutto nel rispetto del debitore che non deve vedere lesi i propri diritti ( vedi anche Estinzione anticipata di un prestito).
Un contratto di cessione del credito (anche per quanto riguarda l’Iva richiesta a rimborso) deve essere stipulato per iscritto, ma non richiede la partecipazione del debitore, che dovrà essere informato, nel momento in cui si perfeziona la cessione stessa, da colui che ne ha rilevato il debito (affinchè la prestazione dovuta non venga erroneamente effettuata al vecchio creditore). Non sono previste delle limitazioni, quindi il cedente può decidere di accettare una perdita più o meno sostanziosa della cifra che avrebbe altrimenti ottenuto proseguendo regolarmente nell’incasso dei pagamenti dovuti dal suo debitore. Invece il cessionario (colui che diventerà il nuovo creditore) può esigere che questo passaggio avvenga pro solvendo (il che non libera il creditore vecchio in caso di insolvenza del debitore) oppure trovare un accordo pro soluto (quindi il vecchio creditore non ha più alcuna pendenza).
Il debitore, nel momento in cui viene a sapere (anche se non direttamente dal nuovo creditore il quale rimane però il principale interessato ed anche colui che è tenuto a darne comunicazione) che deve eseguire la prestazione o il pagamento ad un nuovo soggetto, non può farla nei confronti del precedente, perché se lo facesse non resterebbe liberato, ma comunque obbligato. La situazione cambia invece nel caso in cui dovesse agire in buona fede, quindi pagare il vecchio creditore, come se non ci fosse stata alcuna cessione. Per dare prova che esistano le ipotesi di buona o mala fede, è perciò necessario che la comunicazione al debitore venga data con data certa e con sistemi (non è prevista una metodologia univoca) che siano di per sé atti a costituire una prova chiara (vedi anche Assicurazione del credito).