Dato per scontato che sia possibile ottenere un rinnovo della cessione del quinto (con le sole limitazioni anagrafiche, per la durata del nuovo piano di ammortamento, nel caso in cui si tratti di una cessione sulla pensione Inps, Inpdap, ecc), ci si deve però rapportare con i vincoli imposti dalla stessa normativa (vedi anche Come calcolare la quota cedibile).Prima di vedere quali sono questi limiti, cerchiamo però di capire in che cosa consiste il ‘rinnovo’.
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Il termine ‘rinnovo’ cessione del quinto, può infatti far pensare che si passi semplicemente a un nuovo contratto, o che al limite si possa aumentare la liquidità che si è ottenuta in precedenza senza doverlo cambiare. Nella pratica invece con il rinnovo si estingue in modo anticipato il contratto in corso e se ne accende uno nuovo. Questo ha un differente numero pratica, una nuova copertura assicurativa obbligatoria e porta alla partenza di un nuovo piano di ammortamento. Fatta questa doverosa premessa analizziamo quindi i limiti previsti dalla legge per poter procedere.
Ma dove risiede la convenienza nel rinnovo anticipato della cessione del quinto? I principali benefit di questa soluzione sono essenzialmente due e cioè:
Un aspetto quest’ultimo particolarmente interessante in questo periodo (2019) visto i tassi che sono ai minimi storici. E’ infatti molto probabile che rinnovando la propria cessione del quinto si goda di tassi inferiori rispetto a quelli scontati anche pochi anni fa.
La prima osservazione da fare è che il legislatore ‘in origine’ aveva riservato l’accesso alla cessione del quinto ai dipendenti del settore pubblico, per cui ciò che stabilisce la normativa coincide con quanto indicato per coloro che ne hanno in corso una emessa dall’ex Inpdap. Nel particolare ci sono due tipologie di limitazioni, che sono: quella di tipo temporale, e quella legata a situazioni particolari, come nel caso di una richiesta di rinnovo con pignoramento in corso.
Per quanto riguarda l’aspetto temporale, si può richiedere il rinnovo della cessione non prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di stipula, se si tratta di un finanziamento con durata decennale, e dopo due anni nel caso di quella con scadenza a 60 rate o quinquennale. Limiti quindi abbastanza rigidi, anche se il legislatore ha voluto lasciare aperta una sola eccezione, che si applica in un caso specifico e cioè quando si ha in corso un ammortamento di 60 mensilità, e sono state pagate almeno le prime 12 rate.
C’è però da tener presente che se si sfrutta questa possibilità, non è possibile procedere alla sottoscrizione di un nuovo un piano di ammortamento quinquennale. E’ di fatto obbligatorio passare ad una cessione con piano decennale (e a condizione che non sia stata sfruttata già in precedenza questa modalità).
Sono passati pochi anni da quando la cessione è diventata uno strumento adatto anche ai dipendenti del settore privato, per cui sono state sfruttate delle lacune della normativa, per poter renderne più flessibile, in modo ragionevole, il rinnovo. Come regola generale (ferma restando l’eccezione indicata già per i dipendenti pubblici di un rinnovo da quinquennale a decennale) è stato stabilito che si può fare una richiesta di rinnovo se sono trascorsi almeno due quinti del piano di ammortamento.
Questo perché si sono sviluppate forme di cessione con durate differenti da quelle originariamente previste come sole alternative di massima (prestito pluriennale da 5 o da 10 anni). L’apertura a questa opportunità deve essere contemplata dalla finanziaria o banca erogante, sia che si tratti quindi di Agos, che Unicredit, Findomestic, Compass, ecc.
Facciamo l’esempio di Mario, che ha stipulato un prestito con cessione del quinto della durata di 6 anni (ovvero per 72 mesi). Come abbiamo poc’anzi evidenziato per il rinnovo è necessario attendere che sia rimborsato almeno il 40% delle rate del prestito. Quindi si dovrà attendere il rimborso di 29 rate che è l’arrotondamento per eccesso del calcolo: 72×40% = 28.8 (arrotondato per eccesso = 29 rate).
Invece per quanto riguarda la presenza di un pignoramento già in corso, bisogna distinguere tra chi è pensionato e chi no: per i primi ci deve essere prima la chiusura del pignoramento e poi provvedere alla richiesta di rinnovo (perché su una pensione non si potrebbero avere due trattenute contemporaneamente). Per chi è ancora in attività lavorativa sta all’amministrazione statale decidere di concedere la possibilità di avere due trattenute in contemporanea (vedi anche Credito su pegno).
Ma attenzione: anche nel caso in cui venga dato il via libera alla doppia trattenuta (cessione del quinto e pignoramento) è essenziale che non si superi cumulativamente un importo superiore al 50% del reddito netto mensile.