La prima comparsa di quella che costituirà la normativa della cessione del quinto risale al decreto di Re Vittorio Emanuele II del 1861, anche allora indirizzato solamente a coloro che avessero una posizione lavorativa assimilabile ai dipendenti pubblici. Il riferimento legislativo che ha però fattivamente regolamentato la cessione del quinto dello stipendio risale al 1950 con il decreto del presidente della repubblica 180/1950 che poi ha trovato attuazione con il decreto attuativo 985 dello stesso anno. Sul fronte legislativo l’ultima vera novità è subentrata con la legge finanziaria del 2005 che ha ampliato i possibili destinatari di questa forma di finanziamento, includendo prima i pensionati e poi anche i dipendenti del settore privato.
Va subito precisato che nel caso della cessione del quinto la normativa specifica ha ‘semplicemente’ ripreso e riordinato una possibilità che è prevista nel codice civile ovvero quella di poter cedere un credito che si vanta per far fronte ad un debito (lo stipendio o la pensione si configura infatti come un credito del beneficiario). Il legislatore ha voluto però in particolare mettere a fuoco alcuni aspetti ben specifici, vista la natura di “sussistenza” che gli emolumenti di qualsiasi tipo sono chiamati ad assolvere. Proprio per questo ha imposto un limite alla quota di stipendio (e quindi di credito) che il titolare può usare per poter ottenere della liquidità, fissandolo appunto ad un quinto “dello stipendio netto” o per la pensione “al netto della quota cedibile”.
Nel corso del tempo oltre ai DPR che ne hanno previsto l’uso e l’operatività (inizialmente rivolta solamente ai dipendenti del settore pubblico), ci sono state varie circolari ministeriali atte a riordinarne la disciplina ed a fornire delle soluzioni pratiche che inizialmente non erano state previste nell’impianto stesso della legge (come ad esempio quelle del 2015 sui criteri di segnalazione).
Come riferimenti specifici troviamo ad esempio gli articoli del codice civile 1264 e 1265 che stabiliscono l’obbligo di notifica ed accettazione da parte del datore di lavoro o ente previdenziale che dovrà provvedere alla trattenuta a monte dell’importo della rata per versarla alla finanziaria o alla banca erogante il finanziamento stesso.
Inoltre la cessione del quinto, come prestito, rientra nella normativa relativa al credito, compresa quella sul credito al consumo. Proprio per questo alle indicazioni suddette si aggiunge anche la disciplina della legge del 19 Febbraio 1992, nr. 142,Titolo II, Capo II, sezione I (dagli articoli dal 18 al 24) sul recepimento delle direttive CEE. Si applicano infine anche le disposizioni previste da:
Il testo del decreto del presidente nr 180 del 1950 è stato integrato con le leggi 311 (legge finanziaria) e 80 entrambe del 2005. La prima novità introdotta riguarda la disposizione sull’ impignorabilità e insequestrabilità degli stipendi ed emolumenti in generale e l’aggiunta dei dipendenti delle aziende private nell’art 1. Nell’art 5 della 180/50 inoltre è stata aggiunta la parte relativa ai pensionati che indica anche:
Un altro articolo modificato è il nr. 52 per il quale si è reso necessario un adeguamento relativo all’anzianità minima prevista per poter fare richiesta di cessione del quinto. Sono inoltre state abrogate le indicazioni limitate ai 5 e 10 anni di durata obbligatoria del prestito offrendo ampia scelta per durate comprese tra un minimo di 24 mesi ad un massimo di 120 mensilità. E’ stato anche stabilito il limite di quota cedibile per i pensionati stabilendo la salvaguardia della pensione minima.
E’ stato genericamente ribadito che il tipo di reddito posseduto debba avere carattere certo (lavoro subordinato e/o di dipendenza) e continuativo (lasciando però discrezionalità alle banche e alle finanziarie per la fissazione della durata minima di anzianità maturata sulla posizione lavorativa). Inoltre sempre nell’articolo 52 è stata estesa la possibilità di richiesta della cessione anche ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, stabilendo il solo limite che la durata del piano di ammortamento non ecceda quella della durata del contratto di lavoro.
Le modifiche introdotte sono state comunque orientate verso l’estensione del diritto di cessione del proprio credito anche a soggetti che inizialmente erano stati ingiustificatamente esclusi. Di conseguenza le modifiche apportate al testo originario sono state imposte dalla necessità di rendere questa possibilità di ampliamento della platea in modo operativo.
Altra legge che ha apportato un contributo meno incisivo ma comunque chiarificativo è la legge finanziaria del 2006 (legge finanziaria 266) , che ha voluto ribadire l’applicazione delle disposizione in materia di notifica, trasparenza bancaria e assicurativa. Sono state rese più chiare le possibilità di estinzione anticipata della cessione del quinto come previsto in generale per i finanziamenti sul credito al consumo.
Riportiamo l’elenco delle leggi più importanti (riportate anche dalla Banca d’Italia) che nel complesso costituiscono in modo articolato l’impianto normativo della cessione del quinto sia dello stipendio che della pensione: