Pignoramento mobiliare: tempi, funzionamento e significato

Il pignoramento mobiliare è disciplinato dall’articolo 518 cpc (fatta eccezione di quello presso terzi che è disciplinato dall’articolo 543 cpc). Come si evince dal nome, è una forma di pignoramento che va a colpire i beni mobili ovvero tutto ciò che non rientra nei beni immobili. Si tratta della categoria più ampia di pignoramento in cui sono ad esempio ricompresi i conti correnti, le merci, beni preziosi.

Approfondimento: Fido bancario.

Contenuto obbligatorio degli atti dei pignoramenti

In qualsiasi forma l’atto di pignoramento precede l’esecuzione forzata. Quindi se non si è verificata prima la corretta comunicazione dell’atto di pignoramento (tramite notifica), non può avvenire l’escussione dei beni mobili necessari per soddisfare in tutto o in parte i crediti rimasti insoddisfatti da parte dei creditori. Detto questo è necessario che un atto di pignoramento contenga una serie di dati e informazioni obbligatorie indicate anche in questo caso dal codice di procedura civile. Nel particolare devono essere riportati:

  • l’ingiunzione al debitore, da parte dell’ufficiale giudiziario, di non sottrarre i beni che sono assoggettati alla procedura del pignoramento stesso. La notifica avverrà anche ai terzi che eventualmente detengono e custodiscono i beni oggetto di pignoramento (un esempio lo si ha con un conto corrente, dove l’ufficiale giudiziario dovrà comunicare sia alla banca che al debitore l’atto di pignoramento, così che la disponibilità del saldo venga in tutto o in parte “bloccata”);
  • un invito a eleggere un domicilio o una residenza dove avverranno le comunicazioni. Se non ottempera il debitore, le comunicazioni avverranno alla cancelleria del tribunale del giudice che ha firmato l’atto di pignoramento e l’esecuzione forzata;
  • l’indicazione della possibilità di poter accedere alla conversione (sostituzione dei beni pignorati con altri di pari valore o pagamento in denaro, ecc);
  • i casi in cui si può fare opposizione anche dopo la disposizione di vendita o assegnazione dei beni pignorati, oppure avviso che, al di fuori di questi casi, il debitore non si potrà più opporre;
  • l’eventuale esistenza di altri beni (per chi ha attività commerciali anche l’indicazione di dove si trovano le scritture contabili relative alla o alle proprie attività);
  • il termine perentorio di 10 giorni per consegnare i beni pignorati che permettono al debitore di provvedere in modo differente al rimborso del creditore. Passato questo lasso di tempo il creditore può ottenere la vendita dei beni pignorati o la distribuzione delle somme se si tratta di un pignoramento di conto corrente.

Con il verbale di pignoramento (con il quale si formalizza e si ufficializza l’avvenuta notifica del pignoramento) l’ufficiale giudiziario deve anche descrivere o indicare in modo specifico tutti i beni che saranno sottoposti alla successiva azione di esecuzione forzata. Se i beni necessitano di una perizia di un esperto la procedura si divide in due parti, con l’indicazione di un termine di massimo 30 giorni, entro i quali si avrà la valutazione dei beni.

Se il valore dei beni non è sufficiente?

Il compito di individuare i beni di proprietà del debitore spetta all’ufficiale giudiziario, che può invitare il debitore soggetto a iscrizione a ruolo, a coadiuvarlo indicando autonomamente altri beni dei quali non può essere a conoscenza l’ufficiale stesso. Il giudice può disporre l’integrazione del pignoramento solo se i valori individuati dall’ufficiale giudiziario fossero inferiori al credito da rimborsare, costringendo in pratica l’ufficiale giudiziario a riprendere le proprie ricerche con l’individuazione di altri beni laddove presenti.

Orari nei quali possono avvenire le notifiche

Se l’ufficiale giudiziario non può comunicare direttamente il pignoramento al debitore può fare l’affissione della comunicazione all’esterno dell’immobile ubicato all’indirizzo che ha a disposizione od ancora dove sono custoditi i beni oggetto dell’esecuzione forzata. Detto questo il pubblico ufficiale ha comunque degli orari da rispettare (in caso di violazione il debitore potrà farla valere di fronte al giudice che ha firmato l’atto). Nel particolare non ci può essere notifica dell’atto né in caso di giorni festivi, e nemmeno al di fuori dell’orario che va dalle 7 di mattina fino alle ore 21.

Sospensione esecuzione forzata

Come già accennato, il pignoramento è un atto “dovuto” che precede l’esecuzione forzata. Il debitore può comunque sospendere l’esecuzione. Lo può fare innanzitutto in via preventiva (quindi prima di ricevere la notifica del precetto di pignoramento) andando ad ‘attaccare’ il titolo esecutivo (che è sia formalmente che sostanzialmente obbligatorio per far partire la procedura). L’effetto che si ottiene è la sospensione dell’esecuzione forzata, perché il giudice possa valutare e pronunciarsi sull’accoglimento o il rigetto di tale richiesta. Se viene accolta la richiesta del debitore il pignoramento non potrà più partire.

Se invece la notifica dell’atto di pignoramento è già stata effettuata allora deve seguire la via classica, ovvero quella di opposizione od, in alternativa, una trattativa con i creditori. In entrambi i casi è il giudice che deve disporre la sospensione. Proprio per questo se il debitore inizia a trattare con i creditori deve darne comunicazione al giudice che può decidere di sospendere l’esecuzione forzata. Nel caso di opposizione al provvedimento è necessario farsi assistere da un legale, dal momento che:

  • si tratta di procedure molto delicate in un ambito legislativo molto complesso;
  • devono sussistere dei “gravi motivi” che giustifichino la richiesta di sospensione per opposizione.

Davanti a una richiesta di sospensione, indipendentemente dalla ragioni che hanno portato il debitore a sollevarla, il giudice ha 10 giorni di tempo per pronunciarsi, che decorrono dalla data di deposito della richiesta stessa.

Estinzione dei pignoramenti

Ovviamente se tutta la procedura segue il suo iter, fino alla vendita dei beni pignorati, il pignoramento si chiude. Detto questo ci sono altre ipotesi di estinzione e cioè:

  • se nessuna delle due parti (debitore e creditore) si presenta a nessuna delle due udienze fissate dal giudice (la prima e la seconda);
  • rinuncia da parte del creditore (però prima dell’assegnazione o consegna dei beni pignorabili);
  • non si procede con la procedura esecutiva per varie ragioni (dalla consegna del verbale al creditore da parte dell’ufficiale giudiziario in poi);
  • in caso di più vendite dei beni pignorati che non vanno a buon fine o che otterrebbero cifre talmente basse da non essere soddisfacenti per i creditori.

Approfondimento: Estinzione anticipata prestito.