Isopensione: requisiti e funzionamento

Il peso delle pensioni sulle casse Inps e la necessità di trovare un compromesso tra l’innalzamento dell’età pensionistica con la liberazione dei posti di lavoro ha portato a una serie di provvedimenti atti a offrire delle modalità di “scivolo” alla pensione. Tra questi con la riforma Fornero troviamo l’isopensione, alla quale si affianca l’Ape e poi dal 2019 anche l’introduzione della pensione quota 100.

In ordine cronologico quindi il primo provvedimento è stato l’isopensione, il cui funzionamento andremo ad approfondire in questo articolo. Iniziamo subito affermando che anche se entrato a regime da diverso tempo non è detto che sia compatibile con le altre modalità successive. Tale intervento, conosciuto anche con il nome di ‘esodo dei lavoratori anziani’, presenta infatti un funzionamento particolare, andando a coinvolgere direttamente:

  • le aziende che possiedono i requisiti minimi;
  • le associazioni sindacali di rappresentanza;
  • l’Inps.

Indice articolo

Di che cosa si tratta?

pensionati inps

Come già accennato con l’isopensione ci troviamo di fronte a una possibilità di accedere a uno scivolo pensionistico, ideato per agevolare l’uscita di lavoratori vicini alla pensione, che rappresentano delle eccedenze o esuberi. I requisiti che sono necessari per potervi accedere sono:

  • appartenenza all’organico di un’azienda con almeno 15 dipendenti;
  • esistenza di accordi condivisi tra l’azienda e le rappresentanze sindacali più rappresentative su base nazionale;
  • validazione da parte dell’Inps di tale accordo;
  • possesso dei requisiti di contribuzione minima da parte dei lavoratori (già maturati entro il 31 dicembre 2018), pari a: 34 anni di contributi (per i lavoratori precoci); 34 anni e 10 mesi (per le donne); 35 anni e 10 mesi (per gli uomini).

Approfondimento: Guida al reddito di cittadinanza.

Come funziona?

come fare

Se ci sono tutti i requisiti sopra indicati, il lavoratore che usufruisce dello scivolo con isopensione otterrà, da parte del datore di lavoro, un assegno pari al trattamento pensionistico spettante, al netto dei trattamenti per il nucleo familiare (ANF). Come tassazione saranno presenti le trattenute Irpef (si applica la tassazione ordinaria), e si otterrà il pagamento della tredicesima. Non saranno invece applicate trattenute per il pagamento di oneri (come riscatti e ricongiunzioni) e non ci sarà l’applicazione della perequazione automatica.

Il pagamento dell’assegno da parte dell’azienda proseguirà per il periodo di esodo (ovvero quello che manca per raggiungere il diritto all’assegno pensionistico da parte dell’Inps), ma a condizione che si rimanga al di sotto di un periodo totale di 7 anni per coloro che rientrano nel triennio che va dal 2018 fino al 2022 (prima della modifica fatta con il decreto del 2018 la durata massima era di 4 anni).

Nell’assegno non sarà compresa la contribuzione figurativa che l’azienda dovrà versare all’Inps per il periodo di esodo, così da contribuire alla maturazione dell’assegno pensionistico (con conseguente ricalcolo dell’importo dell’assegno in funzione dei versamenti contributivi fatti dall’azienda durante il periodo di esodo). N.B. l’assegno dell’isopensione non è reversibile in caso di morte.

Approfondimento: Prestiti Inps.

A chi conviene? Isopensione vs Ape

isopensione o ape

Con questa opportunità il lavoratore non perderebbe grandi importi e nemmeno l’aspetto contributivo verrebbe meno (fatta eccezione per gli assegni familiari). Tuttavia per le aziende si tratta di un’operazione onerosa, con un’uscita costante per tutto il periodo di esodo che comprende anche la parte contributiva. In quest’ottica risulta meno conveniente dell’Ape, dove l’azienda si fa carico della sola componente contributiva che, anche se da versare in una sola soluzione, non eccederà come periodo i 3 anni e sette mesi.

Ricordiamo che questo ‘versamento’ serve per aumentare l’ammontare dell’assegno pensionistico che il lavoratore percepirà nel momento in cui andrà in pensione (quindi successivamente al periodo dell’esodo), mentre l’assegno mensile (in attesa della pensione) sarà erogato da una banca sotto forma di finanziamento agevolato (per cui ricadrà sulle finanze future del lavoratore che accetta l’accordo tramite Ape).

Dal punto di vista fiscale l’Ape aziendale è esente da imposizione fiscale, ma può essere utilizzata solo per quei lavoratori che abbiano come requisiti:

  • almeno 63 anni;
  • una differenza dalla maturazione dell’età pensionabile pari ad almeno 3 anni e 7 mesi.

Non è invece previsto il limite minimo di almeno 15 dipendenti (quindi l’Ape può essere usata anche dalle aziende con un numero inferiore di dipendenti) e non c’è bisogno di un accordo sindacale. L’accordo è infatti libero e coinvolge solo datore di lavoro e dipendente purché sia rispettata la somma minima contributiva a carico del lavoratore non inferiore a quella pari al 33% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane lavorate.

In conclusione mettendo a confronto la differenza dei requisiti minimi necessari risulta evidente che non sempre l’Ape o l’isopensione possono essere scelte come alternativa dell’una rispetto all’altra.

Compatibilità tra i diversi provvedimenti

Che cosa cambia con l’entrata in vigore del Decretone ( D.L. n. 4 del 2019) che ha introdotto la pensione “quota 100”?

La prima modifica riguarda i requisiti di accesso alla pensione anticipata (che tornano pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica) con aggiunta della finestra di slittamento di 3 mesi per il primo assegno pensionistico.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra l’assegno straordinario e l’isopensione, c’è stato un intervento chiarificatore da parte dell’Inps (con la circolare numero 10 del 2019), che è intervenuta sui seguenti aspetti:

  • l’isopensione non può essere utilizzata per traghettare i lavoratori verso quota 100;
  • l’isopensione può essere usata solo per accompagnare i lavoratori verso la pensione anticipata ordinaria;
  • l’assegno straordinario è compatibile con l’accompagnamento alla pensione quota cento, ma solo se: ci sono accordi collettivi di livello aziendale o territoriale che dicono in modo esplicito il numero di posti che verrà rioccupato; l’azienda si farà carico del pagamento degli oneri.

Tuttavia la questione varrà solo per il periodo dal 2019 al 2021 (periodo di durata del provvedimento della quota 100 che quindi interessa coloro che a fine dicembre 2019 abbiano già raggiunto i 59 anni e un periodo contributivo di 35 anni).