Pensione anticipata: cos’è e come funziona

Nel 2019 si è sentito parlare soprattutto della quota 100, ma per coloro che vogliono andare in pensionamento anticipato non è la sola opzione. Rimane infatti ancora in vigore la pensione anticipata (basata sull’anzianità contributiva) introdotta nel 2012 con la legge Fornero. Anche in questo caso bisogna però possedere dei requisiti ben specifici, che andremo a vedere di seguito.

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In che cosa consiste?

Si tratta di una prestazione economica a carattere pensionistico ed “a domanda”, che può essere concessa a lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi che siano in possesso dei necessari requisiti. Da un punto di vista formale vediamo quindi che la valutazione della domanda di pensione anticipata è subordinata alla domanda di accesso, e che può essere richiesta solo da quei lavoratori che abbiano maturato una certa anzianità contributiva.

Infatti la particolarità della pensione anticipata sta nel target di possibili destinatari, che sono coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età e quindi hanno raggiunto una specifica soglia di anzianità contributiva, che consente l’eventuale concessione dell’assegno pensionistico maturato in modo indipendente dall’età del richiedente. Questo criterio si applica in modo diverso tra i destinatari uomini e le destinatarie donne, ma con delle differenze sull’anzianità contributiva complessivamente chiesta all’una e all’altra categoria.

Chi può richiederla?

Come già detto in precedenza il requisito principale è quello dell’anzianità contributiva, che tuttavia va considerata in modo diverso a seconda che il richiedente l’abbia maturata prima oppure dopo il 31 dicembre del 1995. In più bisogna considerare un adeguamento dell’anzianità contributiva a seconda della data di decorrenza, secondo le tabelle riportate di seguito:

  1. Coloro che hanno l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
    Decorrenza Donne Uomini
    dall’1/1/2012 al 31/12/2012 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese
    dall’1/1/2013 al 31/12/2013 41 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi
    dall’1/1/2014 al 31/12/2015 41 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi
    dall’1/1/2016 al 31/12/2018 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi
    dall’1/1/2019 41 anni e 10 mesi (con il criterio dell’adeguamento della speranza di vita secondo i dati Istat) 42 anni e 10 mesi (con il criterio dell’adeguamento della speranza di vita secondo i dati Istat)

    Per il calcolo del requisito contributivo si considerano tutti i tipi di versamento, tuttavia a seguito di una specificazione da parte dell’Inps (approfondimento: Prestiti INPS), nel caso di quelli imputabili al Naspi, oppure a malattia e infortunio, il calcolo avviene per il raggiungimento dello step dei 35 anni ma non per quello dei 38 anni. Ci sono delle limitazioni che sono applicate solo a coloro che facciano richiesta della pensione anticipata con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni, con delle differenze a seconda che siano stati maturati o meno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

    • anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995: per la quota di pensione imputabile all’anzianità contributiva maturata entro la fine del 2011, per ogni anno che manca alla soglia dei 63 anni, si applica una riduzione dell’1%, che diventano 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai primi due anni;
    • anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: il meccanismo delle riduzioni (dell’1% o del 2%) funziona allo stesso modo del punto precedente, ma la quota sulla quale verrà applicata è relativa all’anzianità contributiva maturata al termine di dicembre 1995;
    • età inferiore a 62 anni, ma nessuna riduzione: situazione specifica per coloro che richiedono la pensione anticipata avendo maturato l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, e accedono alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  2. Coloro con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996

    I requisiti suddetti cambiano parzialmente per coloro che rientrano in questa seconda categoria, anche se i requisiti contributivi richiesti coincidono per durata all’anzianità contributiva (stessa durata sia per uomini che per donne della tabella precedente). Tali cambiamenti riguardano soprattutto le modalità di calcolo. Infatti la contribuzione versata prima del compimento del 18esimo anno di età viene moltiplicato per 1,5. Inoltre per chi ha il primo accredito contributivo dal 1 gennaio 1996 non ci sono riduzioni sul trattamento anche per chi ha meno di 62 anni.

    Tuttavia ci sono anche altre due possibilità che valgono come alternativa ai requisiti precedenti:

    • la richiesta avviene all’età di 63 anni, ma solo se si hanno almeno 20 anni di contribuzione effettiva (poi da adeguare alla speranza di vita) e solo se il primo assegno mensile non è inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale;
    • in alternativa, i soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 possono richiedere la pensione anticipata a 63 anni (età prevista nel 2012 e poi da adeguare agli incrementi della speranza di vita), solo se risultano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Anche in questo caso l’ammontare mensile della prima rata di pensione non deve risultare inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

    Nella tabella riportiamo invece l’adeguamento dell’età per gli anni successivi al 2012:

    da 1/1/2013 a 31/12/2015 63 anni e 3 mesi
    da 1/1/2016 a 31/12/2018 63 anni e 7 mesi
    da 1/1/2019 a 31/12/2020 64 anni

    N.B. Deve essere valutata a parte la categoria del personale impiegato nelle Forze Armate, per la quale la pensione anticipata può essere richiesta:

    • indipendentemente dall’età, al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva;
    • al raggiungimento di 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva;
    • all’età di almeno 53 anni e al raggiungimento dell’età massima contributiva se la quota dell’80% (massima età contributiva) è stata raggiunta entro la fine di dicembre 2011.

    Per coloro che non rientrano nel primo punto, ma nel secondo oppure il terzo, il pensionamento può avvenire nel rispetto della rispettiva finestra mobile.

A chi fare la domanda?

I canali da utilizzare sono obbligatoriamente:

  • servizi online dell’Inps tramite l’uso del pin dispositivo;
  • chiamando il contact center al numero: 803164 da fisso o 06164164 da rete mobile;
  • caf e intermediari autorizzati.

Approfondimento: Come richiedere il bonus disoccupati.