Bonus maternità 2015: importo assegno e agevolazioni fiscali

Alle donne lavoratrici viene riconosciuto un sostegno economico, in caso di nascita, adozione o affido di un bambino, a patto si sia in possesso di alcune condizioni. L’assegno o bonus maternità può essere riconosciuto anche al padre naturale, adottivo o affidatario se la madre è deceduta o ha abbandonato il bambino, nel rispetto degli stessi requisiti che la legge stabilisce per il diritto che spetta alle donne.

Il bonus maternità è sempre erogato dall’Inps (vedi anche Fondo nuovi nati), ma può essere di tipo nazionale o comunale (le due forme di assegno non sono cumulative, quindi quello comunale subentra quando non si rientra in quello nazionale).

Agevolazioni 2015

Non sono state apportate grandi modifiche per il 2015, confermando quando previsto, soprattutto per il possesso dei requisiti, per il 2014. Il bonus nazionale prevede che la madre abbia almeno 3 mesi di contribuzione, nel periodo che va da 18 a 9 mesi prima dell’arrivo del bambino per il quale si richiede l’assegno.

Questo termine subisce delle variazioni nel caso in cui la madre dovesse aver perso il lavoro oppure deciso di lasciarlo durante il periodo di gravidanza, pre adozione o pre affido. Le stesse condizioni sono richieste anche al padre, qualora la madre fosse, per diverse situazioni, assente (morte, affido unico al padre, ecc), ma comunque non si scende al di sotto dei 9 mesi antecedenti. Inoltre ci sono dei tempi precisi anche per la presentazione della domanda, che sia nel caso del comune che dello Stato, sono fissati in 6 mesi dalla nascita o ingresso del bambino.

I requisiti soggettivi

Bisogna essere cittadini italiani o comunitario, oppure extra comunitari ma con regolare permesso di soggiorno, e residenza in Italia. In più nel caso del bonus maternità del comune bisogna rientrare nel limite Isee indicato dal comune (vedi anche Guida ai bonus fiscali).

Importo dell’assegno o bonus maternità

Quello statale è stato pari a poco più di 2 mila euro. Invece quello del Comune può arrivare fino a circa 1690 euro. L’indicatore Isee utilizzato normalmente non può eccedere i 35.256,84, ma dato il carattere fortemente personalizzato dalle scelte delle varie giunte comunali bisogna informarsi sempre presso il proprio comune.