Dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 è stata prorogata (dalla nuova Legge di bilancio 2018) la possibilità di poter richiedere il bonus asilo nido. Si tratta in pratica della stessa misura introdotta a partire dal 2016 come specificato dalle istruzioni e dal regolamento contenuto all’interno dalla circolare Inps n. 14 del 29 gennaio 2018.
Come già accennato il bonus asilo nido è stato introdotto nel 2016 all’interno dei provvedimenti finalizzati al sostegno del reddito delle famiglie tramite la legge 232 (articolo 1, comma 355). Parliamo di un contributo mensile destinato ai bambini nati (oppure adottati) proprio a partire dal 2016. Viene erogato dall’Inps per aiutare le famiglie a sostenere:
In questo caso è necessario che il genitore richiedente il bonus sia convivente con il bambino. In più deve essere esibito un certificato del pediatra che riporti una dicitura legata all’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Il contributo viene erogato solo su richiesta degli aventi diritto che sono:
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La somma massima erogata pari in totale a 1000 euro non viene pagata in una sola soluzione ma con cadenza mensile. Solo per i genitori di bambini che non frequentano asili nido per gravi patologie croniche il versamento del bonus avviene in una sola soluzione.
Negli altri casi l’importo per ciascuna rata è di 90,91 euro e la durata totale del versamento è calcolata su 11 mensilità. Tale cifra è la somma massima erogabile in quanto il bonus asilo nido non può superare il reale importo complessivo della retta effettivamente pagata.
Questa deve essere certificata attraverso apposita documentazione che deve riportare anche colui che ha sostenuto il pagamento ed al quale verrà fatto il versamento del contributo da parte dell’Inps.
Il bonus non è cumulabile con la possibilità di portare in detrazione le rette pagate per la frequenza all’asilo nido e non è cumulabile nemmeno con il bonus infanzia (almeno per i mesi nei quali è stato versato quest’ultimo).
Il plafond del fondo destinato al bonus è di 250 milioni di euro per il 2018. Quindi l’Inps erogherà le somme spettanti solo fino a esaurimento del fondo e comunque seguendo l’ordine di presentazione delle domande.
L’Inps utilizza la modalità di pagamento che è stata scelta dal richiedente nel modulo di richiesta, che potrà essere rappresentata da:
In quest’ultimo caso deve essere presentato il modello SR163, con la sola eccezione del caso in cui il modello sia stato presentato per altre forme di assistenza sempre all’Inps.
E’ necessario che chi fa la domanda di erogazione del bonus asili nido, oltre ad essere genitore (anche affidatario o adottivo) di un bambino nato dal 2016, abbia anche gli altri requisiti che riportiamo di seguito:
In alcuni casi si può perdere il diritto al pagamento anche se riconosciuto. L’interruzione del pagamento mensile avverrà dal mese successivo a quello nel quale si è perso il requisito necessario. I requisiti che in caso di perdita portano alla decadenza del bonus asili nido sono:
Se i requisiti vengono persi dal richiedente può essere presentata la domanda da chi ne ha acquisito il diritto, sfruttando il subentro per il quale bisogna fare richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla causa di decadenza dell’altro genitore.
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La domanda va fatta telematicamente (ci si può avvalere dei servizi dei Caf abilitati). Nel modulo di richiesta va specificato per quale tipo di bonus si fa la domanda (asili nido privati o pubblici, oppure se per assistenza domiciliare). Come modalità di presentazione telematica si possono utilizzare:
I dati da inserire obbligatoriamente sono:
La documentazione andrà allegata quando sarà disponibile (entro e non oltre il 31 gennaio 2019, mentre per gli asili pubblici entro la fine di marzo 2019). L’Inps che ha accettato la domanda di bonus asili nido provvederà al pagamento solo quando ottiene la documentazione di prova degli avvenuti pagamenti delle varie rette.
E’ necessario che la documentazione che dimostra l’avvenuto pagamento riporti come informazioni: