Cessione del quinto e cambio datore di lavoro – Chi paga?

La cessione del quinto è una forma di finanziamento facile e sicura da ottenere, ma causa anche alcuni vincoli. Per prima cosa c’è il discorso del Tfr che tranne poche eccezioni, verrà dato come garanzia alla banca o finanziaria che ha concesso il prestito. Quindi che cosa succede nel caso di cessione del quinto e cambio datore di lavoro?

Quali sono le cause per il cambio di lavoro?

Si possono verificare differenti ragioni per cui cambia il rapporto con un datore di lavoro e il passaggio ad un altro:

  • passaggio diretto: si verifica ad esempio quando si lavora per una struttura con contratti di appalto. Cambiando la società appaltatrice ma mantenendo lo stesso lavoro si hanno solamente gli obblighi di comunicazione alla finanziaria dell’avvenuto cambio. In questo modo la società finanziaria potrà comunicare al nuovo datore di lavoro che c’è in corso una cessione del quinto;
  • licenziamento: in questo caso si aprono varie ipotesi. La prima è che subentri la copertura della polizza assicurativa obbligatoria (si deve far attenzione alle condizioni, modalità di rimborso, e durata della copertura); il Tfr verrà incassato dalla finanziaria fino al rimborso della somma da restituire in via definitiva (potrebbero restare delle rate che saranno comunque da rimborsare fino a completa restituzione del capitale prestato); tempestiva comunicazione alla finanziaria di nuova assunzione e attivazione del rimborso tramite trattenuta a monte del nuovo datore di lavoro. Per evitare problemi è bene che la comunicazione venga fatta sia dal dipendente neoassunto che dal nuovo datore di lavoro.

Approfondimento: Guida alla polizza Cpi.

Cosa succede in caso di dimissioni?

Nella pratica non c’è una grande differenza sia che ci si dimetta che se si venga licenziati. Infatti in entrambi i casi la banca mantiene il diritto all’integrale restituzione (fatta di capitale più interessi) della somma prestata. Quando ci si dimette è più probabile che si abbia già un accordo con un altro datore di lavoro, per cui basterà semplicemente comunicare il cambio e proseguire con le nuove buste paga.

Nell’ipotesi in cui ci si dimetta senza avere già un ricollocamento lavorativo allora si deve fare una distinzione tra dipendente pubblico e privato. Nel primo caso non essendoci la garanzia del Tfr allora la società erogante la cessione del quinto troverà un accordo per il rimborso delle rate rimanenti, tramite rid bancaria sul conto del finanziato, o in alcuni casi con pagamento dei bollettini postali.

Invece per i dipendenti privati essendoci il Tfr per prima cosa questo viene incassato o congelato, quindi si trova poi l’accordo per la prosecuzione del rimborso, al pari di un normale prestito personale (fermi restando i limiti di importo della rata pari ad un quinto del reddito mensile).

Non basta l’assicurazione?

Per prima cosa bisogna controllare che la copertura assicurativa vada a coprire le ipotesi che interessano il titolare della cessione del quinto. Inoltre bisogna sempre tener presente che l’assicurazione ha il diritto di rivalsa sull’assicurato, quindi pensare di non dover pagare più semplicemente perdendo il lavoro, o attendere tempi lunghi prima di iniziare a lavorare con il cambio di datore di lavoro è un grave errore.

Vedi anche: Cosa fare in caso di assegno scoperto.