{"id":5624,"date":"2019-04-26T11:27:22","date_gmt":"2019-04-26T09:27:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=5624"},"modified":"2020-09-10T16:18:17","modified_gmt":"2020-09-10T14:18:17","slug":"pignoramento-stipendio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio","title":{"rendered":"Pignoramento stipendio &#8211; Limiti e funzionamento 2020"},"content":{"rendered":"<h1>Pignoramento dello stipendio 2020: cosa dice la legge?<\/h1>\n<p>Se il creditore non trova soddisfazione per i propri crediti tra le varie strade possibili pu\u00f2 intraprendere anche quella del <strong>pignoramento dello stipendio<\/strong>. Si tratta di una misura prevista dalla legge, che impone dei limiti differenti a seconda del \u201ctipo di creditore\u201d. Parliamo di una soluzione atta a tutelare da una parte i diritti dei creditori e dall\u2019altra il diritto al mantenimento per il debitore e per la sua famiglia. <\/p>\n<p>Nel corso degli anni, le varie leggi di bilancio hanno a volte confermato i limiti degli anni precedenti, e in altre occasioni hanno apportato qualche cambiamento sulle procedure. Rimane invece immutato il limite minimo valido come importo che non pu\u00f2 essere \u2018toccato\u2019, che \u00e8 parificato all\u2019assegno della <strong>pensione sociale<\/strong> (approfondimenti: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pensionati\"><strong>Prestiti per pensionati<\/strong><\/a>). Questo \u2018importo\u2019 viene indicato in via ufficiale da parte dell\u2019Inps e per il 2019 \u00e8 pari a circa 458 euro. <\/p>\n<p>Da segnalare un possibile innalzamento di questa cifra in funzione dell\u2019introduzione ufficiale della \u2018pensione di cittadinanza\u2019 (pari ad almeno 780 euro) anche se al momento non sono presenti ratifiche ufficiali da parte degli organi competenti. Vediamo pi\u00f9 nel dettaglio quali sono i limiti 2019 e la procedura che viene applicata.<\/p>\n<p><strong>Indice articolo<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#limitequote\">Diffirenti limiti di quote<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#massimopignorabile\">Quant&#8217;\u00e8 il massimo pignorabile?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cosasuccedeincasodiaccreditogiaeffettuato\">Cosa succede in caso di accredito gi\u00e0 effettuato?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#piupignoramenti\">Cosa accade in caso di pi\u00f9 pignoramenti?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"limitequote\"><\/p>\n<h3>Differenti limiti di quote<\/h3>\n<p><\/a><br \/>\nLa legge prevede due quote relative al pignoramento dello stipendio che possono essere pari a:<\/p>\n<ul>\n<li>1\/3 nel caso di pignoramento richiesto per gli alimenti dovuti per legge (ad esempio assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge non pagato);<\/li>\n<li>1\/5 per i debiti verso il datore di lavoro (derivanti dal rapporto di lavoro stesso) e per quelli legati ai tributi dovuti a enti o amministrazioni pubbliche come lo Stato, le province e i comuni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se il pignoramento viene richiesto dall\u2019Agenzia Ente Riscossione (prima Equitalia) si dovranno rispettare questi ulteriori limiti:<\/p>\n<ul>\n<li>pari a 1\/10 se si tratta di importi fino a 2.500 euro;<\/li>\n<li>pari a 1\/7 per gli importi da 2.500 a 5.000 euro;<\/li>\n<li>pari a 1\/5 per gli importi da 5.000 euro in poi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Trattandosi di pignoramenti sullo stipendio, si riferiscono logicamente agli emolumenti dei dipendenti. Va da s\u00e9 che il pignoramento viene fatto valere direttamente presso il datore di lavoro, estromettendo \u2018a monte\u2019 il dipendente dalla quota che andr\u00e0 a rimborsare progressivamente i creditori. Fa eccezione il caso in cui lo stipendio \u00e8 gi\u00e0 stato accreditato su un conto bancario o postale. <strong>In tal caso il pignoramento verr\u00e0 comunicato all\u2019Istituto di credito<\/strong> (o alla posta) perch\u00e9 provveda a bloccare la somma pari alla quota di pignoramento dello stipendio, per essere versata all\u2019avente diritto.<\/p>\n<p><strong>N.B.<\/strong> L\u2019applicazione dei differenti limiti valgono anche sulle altre forme di indennit\u00e0 lavorative, compreso il Tfr (approfondimenti: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anticipo-tfs\"><strong>Anticipo TFS<\/strong><\/a>).<\/p>\n<p><a name=\"massimopignorabile\"><\/p>\n<h3>Quant\u2019\u00e8 il massimo pignorabile?<\/h3>\n<p><\/a><\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/pignoramento-busta-paga-e1556270906928.jpg\" \/><\/p>\n<p>Se ci si sta domandando quale \u00e8 la base sulla quale calcolare la quota \u201cpignorabile\u201d, la risposta \u00e8 che non ci sono limiti massimi per l\u2019importo dello stipendio pignorabile al netto delle trattenute legate a imposte dovute per legge. Quindi ad esempio su 1000 euro di stipendio netto, nel caso di un pignoramento di \u2155 il calcolo verr\u00e0 fatto: 1000 : 5 (N.B. Non esiste quindi un minimo \u2018vitale\u2019 come previsto invece per le pensioni). <\/p>\n<p>Vale solo una modesta eccezione applicata in funzione dell\u2019assegno sociale, che per\u00f2 si applica solo nel caso di pagamento di stipendio con accredito su conto prima della procedura di pignoramento. <\/p>\n<p><a name=\"cosasuccedeincasodiaccreditogiaeffettuato\"><\/p>\n<h3>Cosa succede in caso di accredito gi\u00e0 effettuato?<\/h3>\n<p><\/a><\/p>\n<p>Come gi\u00e0 evidenziato in pi\u00f9 punti pu\u00f2 accadere che la procedura di pignoramento si concluda e diventi esecutiva quando al debitore \u00e8 gi\u00e0 stato pagato lo stipendio. In questo caso entra in gioco un ulteriore limite legato all\u2019assegno sociale. Per la precisione su uno stipendio gi\u00e0 accreditato, la somma che dovr\u00e0\/potr\u00e0 essere pignorata (o base pignorabile) deve essere eccedente a un importo pari a 3 volte l\u2019assegno sociale. Ad esempio se l\u2019assegno sociale per l\u2019anno di riferimento \u00e8 di 500 euro, si potr\u00e0 pignorare per l\u2019importo che eccede 1500 euro. <\/p>\n<p><strong>N.B.<\/strong> L\u2019applicazione dei differenti limiti valgono anche sulle altre forme di indennit\u00e0 lavorative, compreso il Tfr.<\/p>\n<p><a name=\"piupignoramenti\"><\/p>\n<h3>Cosa accade in caso di pi\u00f9 pignoramenti?<\/h3>\n<p><\/a><\/p>\n<p>Si pu\u00f2 infine verificare l\u2019ipotesi che a uno stesso debitore giungano diversi atti di pignoramento, che comunque non potranno avvenire nello stesso identico momento. Alla pari delle altre tipologie di pignoramento la procedura prevede infatti come primo atto l\u2019<strong>obbligo da parte del creditore di comunicare l\u2019atto di pignoramento all\u2019ufficiale giudiziario<\/strong> che si occuper\u00e0 della notifica al datore di lavoro oppure alla banca o alla posta. <\/p>\n<p>Questo nel comunicare i diversi atti di pignoramento, lo dovr\u00e0 fare secondo l\u2019ordine con il quale sono stati comunicati a lui stesso in ordine cronologico. L\u2019ufficiale del tribunale competente quindi a sua volta li notificher\u00e0 seguendo la stessa cronologia. <\/p>\n<p>Questo aspetto \u00e8 importante perch\u00e9, non essendo pignorabile una quota eccedente il quinto o il terzo dello stipendio (a seconda della natura del tipo di credito, come gi\u00e0 accennato), i vari creditori non potranno essere soddisfatti tutti nello stesso momento o contestualmente. Quindi vale il principio dell\u2019accordo tacito tra creditori, nel senso che ognuno dovr\u00e0 attendere il proprio turno, che arriver\u00e0 nel momento in cui il creditore che ha notificato prima l\u2019atto di pignoramento \u00e8 stato per intero soddisfatto. <\/p>\n<p>Come eccezione a questo principio c\u2019\u00e8 solo il caso in cui si hanno pignoramenti plurimi derivanti da \u201cdiverse cause\u201d (ad esempio da una parte il diritto del coniuge a ottenere gli alimenti, e dall\u2019altra gli altri tipi di crediti). In questo caso potranno essere applicati diversi pignoramenti, ma purch\u00e9 non si vada a superare la percentuale del 50% dello stipendio netto (principio che si applica anche nel caso in cui ci sia una cessione del quinto gi\u00e0 attiva sullo stipendio che viene sottoposto a pignoramento). <\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n<li class=\"alert alert-info\">Problemi con Banche, finanziarie, Fisco<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto\">Atto di precetto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/cancellazione-crif\">Cancellazione Crif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/esdebitazione\">Esdebitazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/opposizione-decreto-ingiuntivo\">Opposizione decreto ingiuntivo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-cartelle-equitalia\">Prescrizione cartelle Equitalia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/recupero-crediti\">Recupero crediti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/saldo-stralcio\">Saldo e stralcio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">Pignoramento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario\">Anatocismo bancario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-immobiliare\">Pignoramento immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-conto-corrente\">Pignoramento conto corrente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare\">Pignoramento mobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pace-fiscale\">Pace Fiscale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi\">Pignoramento presso terzi<\/a><\/li>\n<li><strong>Pignoramento dello stipendio<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pignoramento dello stipendio 2020: cosa dice la legge? Se il creditore non trova soddisfazione per i propri crediti tra le<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5628,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[72,84],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5624"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5624"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5624\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7795,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5624\/revisions\/7795"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}