{"id":5390,"date":"2019-01-23T10:28:10","date_gmt":"2019-01-23T09:28:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=5390"},"modified":"2020-09-10T16:17:47","modified_gmt":"2020-09-10T14:17:47","slug":"pignoramento-presso-terzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi","title":{"rendered":"Pignoramento presso terzi &#8211; Cosa si rischia?"},"content":{"rendered":"<h1>Pignoramento presso terzi: guida 2020<\/h1>\n<p>Quando un creditore deve agire per soddisfare il proprio credito, di fronte all\u2019inadempienza del debitore, pu\u00f2 richiedere il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore. Pu\u00f2 capitare che i beni siano <strong>detenuti da terzi<\/strong> (come ad esempio la banca presso la quale si hanno risparmi e conti correnti) o che ci siano dei terzi che abbiano a loro volta dei debiti verso il debitore principale. Per questi casi il codice di procedura civile prevede il pignoramento presso terzi. Vediamo insieme come funziona.<\/p>\n<h3>Quali requisiti deve avere?<\/h3>\n<p>Rispetto ad un normale atto di pignoramento, quello presso terzi deve essere comunicato sia al debitore che ai terzi che detengono i suoi beni o che a loro volta hanno debiti dimostrabili nei suoi confronti. E\u2019 necessario che nell\u2019atto ci sia per entrambi i tipi di destinatario (ovvero tutti i \u201cterzi\u201d e lo stesso debitore) l\u2019ingiunzione a <strong>non compiere degli atti dispositivi su beni e\/o crediti che saranno assoggettati alla procedura di pignoramento stesso<\/strong>. <\/p>\n<p>Quindi ad esempio nel caso del conto corrente bancario, nell\u2019atto di pignoramento sar\u00e0 disposto che n\u00e9 la banca e nemmeno il debitore dispongano della somma di importo pari a quella che deve essere pignorata (fermi restando i limiti previsti dalla legge a seconda della natura e provenienza delle somme, in caso di cointestazione del conto, ecc). Non solo,  nell\u2019atto deve essere specificato il tipo di beni oggetto del pignoramento e il relativo importo.<\/p>\n<p>Approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/senza-garanzie\"><strong>Prestiti senza garanzie<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h3>Contenuto dell\u2019atto di pignoramento<\/h3>\n<p>E\u2019 necessario che nell\u2019ingiunzione, oltre all\u2019importo del debito e tipologia di beni oggetto del pignoramento, devono essere riportate altre informazioni obbligatorie, quali: <\/p>\n<ul>\n<li>dichiarazione di residenza oppure elezione di domicilio del debitore;<\/li>\n<li>citazione per il debitore a comparire davanti al giudice competente per territorio;<\/li>\n<li>invito al terzo presso il quale si trovano i beni del debitore, di <strong>fornire indicazioni sugli importi e\/o valore dei beni che detiene presso di s\u00e9<\/strong> (in mancanza di tale comunicazione il terzo dovr\u00e0 comparire in udienza apposita);<\/li>\n<li>ordine a non disporre di tali beni (ad esempio la banca dovr\u00e0 \u201ccongelare\u201d le relative somme che non saranno disponibili per il debitore).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Quali sono gli obblighi del terzo pignorato?<\/h3>\n<p>Una volta ricevuta la notifica il \u2018terzo\u2019 \u00e8 obbligato a comunicare al creditore (con raccomandata o pec, oppure con procuratore o difensore appositamente nominato) l\u2019ammontare dei beni che ha presso di s\u00e9 oppure l\u2019entit\u00e0 del debito nei confronti del debitore principale. <\/p>\n<p>Se non fornisce comunicazione e non si presenta all\u2019apposita udienza, le somme riportate nell\u2019atto, per il loro ammontare (e\/o tipologia di beni) dovranno essere considerati non contestati, e quindi <strong>si potr\u00e0 procedere al successivo pignoramento con ordinanza del giudice territorialmente competente<\/strong>. Comunque non potranno essere pignorati come beni o crediti: <\/p>\n<ul>\n<li>tutti i \u201ccrediti alimentari\u201d;<\/li>\n<li>quelli che hanno natura di sostentamento dei poveri;<\/li>\n<li>i beni legati a eventi protetti come maternit\u00e0, malattia, ecc.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/limiti-pignoramento-presso-terzi-e1548235708299.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Limiti principali<\/h3>\n<p>Ricordiamo inoltre che i proventi da stipendi o in generale gli emolumenti destinati al mantenimento del debitore e della sua famiglia, potranno essere pignorati solo in parte. Nel particolare se il creditore \u00e8 un privato o comunque un soggetto diverso da enti o agenti alla riscossione (ad esempio ex Equitalia) allora <strong>la misura massima pignorabile verr\u00e0 decisa dal giudice<\/strong>, tenuta presente la necessit\u00e0 della vita familiare.<\/p>\n<p>Di contro in caso di enti o agenti alla riscossione la misura massima \u00e8 pari a un quinto dello stipendio, se questo \u00e8 stato accreditato dopo il pignoramento. Se l\u2019accredito \u00e8 avvenuto in precedenza viene invece salvaguardata solo una somma pari al triplo dell\u2019assegno sociale. <\/p>\n<p>Per le pensioni la somma \u00e8 condizionata dalla differenza tra l\u2019importo percepito a titolo di pensione e l\u2019equivalente importo dell\u2019assegno sociale aumentato per la met\u00e0. Facciamo un esempio pratico riferendoci all\u2019assegno sociale 2018 pari a 453 euro (approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/assegno-scoperto\"><strong>Assegno scoperto<\/strong><\/a>). <\/p>\n<p>L\u2019importo salvaguardato sar\u00e0 quindi pari a:<\/p>\n<p><center><em>453 + (453\/2) = 679,50 euro<\/em><\/center><\/p>\n<p>Percependo una pensione mensile pari a 1200 euro la cifra che potr\u00e0 essere pignorata sar\u00e0 cos\u00ec calcolata:<\/p>\n<p><center><em>1200 (pensione mensile)  &#8211; 679,50 (importo salvaguardato calcolato su un assegno sociale di 453 euro)  = <strong>520,50 euro<\/strong><\/em><\/center><\/p>\n<p>Sia per quanto riguarda lo stipendio che per la pensione ci troviamo infine di fronte ad alcuni altri limiti nel caso il creditore sia rappresentato da Equitalia ora sostituito dalle Agenzie delle Entrate. Questi sono definiti dal articolo 72-ter del d.p.r. numero 602\/1973 e per il 2019 sono:<\/p>\n<ul>\n<li>pari a 1\/10 per emolumenti non eccedenti a 2.500 euro;<\/li>\n<li>pari a 1\/7 per importi compresi tra 2.500 e 5 mila euro;<\/li>\n<li>1\/5 per importi superiori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come accennato sono previsti limitazioni anche nel caso degli importi presenti sul conto corrente. <strong>Questi variano ancora una volta a seconda che tali importi siano presenti gi\u00e0 sul conto prima del pignoramento o dopo lo stesso<\/strong>. Nel primo caso (come gi\u00e0 visto per l\u2019accredito dello stipendio) potranno essere pignorate le somme eccedenti il triplo dell\u2019importo dell\u2019assegno sociale mentre nel secondo sar\u00e0 il giudice a definire l\u2019importo (comunque non eccedente ad \u2155).<\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/pignoramento-presso-terzi-casa-e1548236269101.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Pignoramento Tfr<\/h3>\n<p>Quanto detto all\u2019interno dell\u2019articolo vale anche per il <strong>pignoramento del Tfr<\/strong> che rientra a pieno diritto in quello presso terzi. Viene infatti fatto presso il datore di lavoro, il quale al termine della procedura, se non ci sono state contestazioni, e nella misura prevista dalla legge o decisa dal giudice, dovr\u00e0 versare la somma direttamente al creditore.<\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n<li class=\"alert alert-info\">Problemi con Banche, finanziarie, Fisco<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto\">Atto di precetto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/cancellazione-crif\">Cancellazione Crif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/esdebitazione\">Esdebitazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/opposizione-decreto-ingiuntivo\">Opposizione decreto ingiuntivo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-cartelle-equitalia\">Prescrizione cartelle Equitalia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/recupero-crediti\">Recupero crediti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/saldo-stralcio\">Saldo e stralcio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">Pignoramento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario\">Anatocismo bancario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-immobiliare\">Pignoramento immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-conto-corrente\">Pignoramento conto corrente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare\">Pignoramento mobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pace-fiscale\">Pace Fiscale<\/a><\/li>\n<li><strong>Pignoramento presso terzi<\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio\">Pignoramento dello stipendio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pignoramento presso terzi: guida 2020 Quando un creditore deve agire per soddisfare il proprio credito, di fronte all\u2019inadempienza del debitore,<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5392,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[72,84],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5390"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5390"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5390\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7794,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5390\/revisions\/7794"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5392"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}