{"id":5141,"date":"2018-11-20T15:41:16","date_gmt":"2018-11-20T14:41:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=5141"},"modified":"2020-09-10T16:15:32","modified_gmt":"2020-09-10T14:15:32","slug":"pignoramento-mobiliare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare","title":{"rendered":"Pignoramento mobiliare &#8211; Guida pratica"},"content":{"rendered":"<h1>Pignoramento mobiliare: tempi, funzionamento e significato<\/h1>\n<p>Il <strong>pignoramento mobiliare<\/strong> \u00e8 disciplinato dall\u2019articolo 518 cpc (fatta eccezione di quello presso terzi che \u00e8 disciplinato dall\u2019articolo 543 cpc). Come si evince dal nome, \u00e8 una forma di pignoramento che va a colpire i beni mobili ovvero tutto ci\u00f2 che non rientra nei beni immobili. Si tratta della categoria pi\u00f9 ampia di pignoramento in cui sono ad esempio ricompresi i conti correnti, le merci, beni preziosi.<\/p>\n<p>Approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/apertura-credito-prestito-fido\"><strong>Fido bancario<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h3>Contenuto obbligatorio degli atti dei pignoramenti<\/h3>\n<p><strong>In qualsiasi forma l\u2019atto di pignoramento precede l\u2019esecuzione forzata<\/strong>. Quindi se non si \u00e8 verificata prima la corretta comunicazione dell\u2019atto di pignoramento (tramite notifica), non pu\u00f2 avvenire l\u2019escussione dei beni mobili necessari per soddisfare in tutto o in parte i crediti rimasti insoddisfatti da parte dei creditori. Detto questo \u00e8 necessario che un atto di pignoramento contenga una serie di dati e informazioni obbligatorie indicate anche in questo caso dal codice di procedura civile. Nel particolare devono essere riportati:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019ingiunzione al debitore, da parte dell&#8217;ufficiale giudiziario, di non sottrarre i beni che sono assoggettati alla procedura del pignoramento stesso. La notifica avverr\u00e0 anche ai terzi che eventualmente detengono e custodiscono i beni oggetto di pignoramento (un esempio lo si ha con un conto corrente, dove l\u2019ufficiale giudiziario dovr\u00e0 comunicare sia alla banca che al debitore l\u2019atto di pignoramento, cos\u00ec che la disponibilit\u00e0 del saldo venga in tutto o in parte \u201cbloccata\u201d);<\/li>\n<li>un invito a <strong>eleggere un domicilio o una residenza<\/strong> dove avverranno le comunicazioni. Se non ottempera il debitore, le comunicazioni avverranno alla cancelleria del tribunale del giudice che ha firmato l\u2019atto di pignoramento e l\u2019esecuzione forzata;<\/li>\n<li>l\u2019indicazione della possibilit\u00e0 di poter accedere alla conversione (sostituzione dei beni pignorati con altri di pari valore o pagamento in denaro, ecc);<\/li>\n<li>i casi in cui si pu\u00f2 fare opposizione anche dopo la disposizione di vendita o assegnazione dei beni pignorati, oppure avviso che, al di fuori di questi casi, il debitore non si potr\u00e0 pi\u00f9 opporre;<\/li>\n<li>l\u2019eventuale esistenza di altri beni (per chi ha attivit\u00e0 commerciali anche l\u2019indicazione di dove si trovano le scritture contabili relative alla o alle proprie attivit\u00e0);<\/li>\n<li>il termine perentorio di 10 giorni per consegnare i beni pignorati che permettono al debitore di provvedere in modo differente al rimborso del creditore. Passato questo lasso di tempo il creditore pu\u00f2 ottenere la vendita dei beni pignorati o la distribuzione delle somme se si tratta di un pignoramento di conto corrente.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pignoramento-del-conto-e1542724830174.jpg\" \/><\/p>\n<p>Con il verbale di pignoramento (con il quale si formalizza e si ufficializza l\u2019avvenuta notifica del pignoramento) <strong>l\u2019ufficiale giudiziario deve anche descrivere o indicare in modo specifico tutti i beni che saranno sottoposti alla successiva azione di esecuzione forzata<\/strong>. Se i beni necessitano di una perizia di un esperto la procedura si divide in due parti, con l\u2019indicazione di un termine di massimo 30 giorni, entro i quali si avr\u00e0 la valutazione dei beni.<\/p>\n<h3>Se il valore dei beni non \u00e8 sufficiente?<\/h3>\n<p>Il compito di individuare i beni di propriet\u00e0 del debitore spetta all\u2019ufficiale giudiziario, che pu\u00f2 invitare il debitore soggetto a iscrizione a ruolo, a coadiuvarlo indicando autonomamente altri beni dei quali non pu\u00f2 essere a conoscenza l\u2019ufficiale stesso. Il giudice pu\u00f2 disporre l\u2019integrazione del pignoramento solo se i valori individuati dall\u2019ufficiale giudiziario fossero inferiori al credito da rimborsare, costringendo in pratica l\u2019ufficiale giudiziario a riprendere le proprie ricerche con l\u2019individuazione di altri beni laddove presenti. <\/p>\n<h3>Orari nei quali possono avvenire le notifiche<\/h3>\n<p>Se l\u2019ufficiale giudiziario non pu\u00f2 comunicare direttamente il pignoramento al debitore pu\u00f2 fare l\u2019affissione della comunicazione all\u2019esterno dell\u2019immobile ubicato all\u2019indirizzo che ha a disposizione od ancora dove sono custoditi i beni oggetto dell\u2019esecuzione forzata. Detto questo il pubblico ufficiale ha comunque degli orari da rispettare (in caso di violazione il debitore potr\u00e0 farla valere di fronte al giudice che ha firmato l\u2019atto). Nel particolare <strong>non ci pu\u00f2 essere notifica dell\u2019atto n\u00e9 in caso di giorni festivi, e nemmeno al di fuori dell\u2019orario che va dalle 7 di mattina fino alle ore 21<\/strong>. <\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/tempo-notifica.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Sospensione esecuzione forzata<\/h3>\n<p>Come gi\u00e0 accennato, il pignoramento \u00e8 un atto \u201cdovuto\u201d che precede l\u2019esecuzione forzata. <strong>Il debitore pu\u00f2 comunque sospendere l\u2019esecuzione<\/strong>. Lo pu\u00f2 fare innanzitutto in via preventiva (quindi prima di ricevere la notifica del precetto di pignoramento) andando ad \u2018attaccare\u2019 il titolo esecutivo (che \u00e8 sia formalmente che sostanzialmente obbligatorio per far partire la procedura). L\u2019effetto che si ottiene \u00e8 la <strong>sospensione dell\u2019esecuzione forzata<\/strong>, perch\u00e9 il giudice possa valutare e pronunciarsi sull\u2019accoglimento o il rigetto di tale richiesta. Se viene accolta la richiesta del debitore il pignoramento non potr\u00e0 pi\u00f9 partire.<\/p>\n<p>Se invece la notifica dell\u2019atto di pignoramento \u00e8 gi\u00e0 stata effettuata allora deve seguire la via classica, ovvero quella di <strong>opposizione<\/strong> od, in alternativa, una trattativa con i creditori. In entrambi i casi \u00e8 il giudice che deve disporre la sospensione. Proprio per questo se il debitore inizia a trattare con i creditori deve darne comunicazione al giudice che pu\u00f2 decidere di sospendere l\u2019esecuzione forzata. Nel caso di opposizione al provvedimento \u00e8 necessario farsi assistere da un legale, dal momento che:<\/p>\n<ul>\n<li>si tratta di procedure molto delicate in un ambito legislativo molto complesso;<\/li>\n<li>devono sussistere dei \u201cgravi motivi\u201d che giustifichino la richiesta di sospensione per opposizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Davanti a una richiesta di sospensione, indipendentemente dalla ragioni che hanno portato il debitore a sollevarla, il giudice ha 10 giorni di tempo per pronunciarsi, che decorrono dalla data di deposito della richiesta stessa. <\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/estinzione-pignoramento-e1542724956629.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Estinzione dei pignoramenti<\/h3>\n<p>Ovviamente se tutta la procedura segue il suo iter, fino alla vendita dei beni pignorati, il pignoramento si chiude. Detto questo ci sono altre ipotesi di estinzione e cio\u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li>se nessuna delle due parti (debitore e creditore) si presenta a nessuna delle due udienze fissate dal giudice (la prima e la seconda);<\/li>\n<li>rinuncia da parte del creditore (per\u00f2 prima dell\u2019assegnazione o consegna dei beni pignorabili);<\/li>\n<li>non si procede con la procedura esecutiva per varie ragioni (dalla consegna del verbale al creditore da parte dell\u2019ufficiale giudiziario in poi);<\/li>\n<li>in caso di pi\u00f9 vendite dei beni pignorati che non vanno a buon fine o che otterrebbero cifre talmente basse da non essere soddisfacenti per i creditori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/estinzione-anticipata-prestito\"><strong>Estinzione anticipata prestito<\/strong><\/a>.<\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n<li class=\"alert alert-info\">Problemi con Banche, finanziarie, Fisco<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto\">Atto di precetto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/cancellazione-crif\">Cancellazione Crif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/esdebitazione\">Esdebitazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/opposizione-decreto-ingiuntivo\">Opposizione decreto ingiuntivo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-cartelle-equitalia\">Prescrizione cartelle Equitalia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/recupero-crediti\">Recupero crediti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/saldo-stralcio\">Saldo e stralcio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">Pignoramento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario\">Anatocismo bancario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-immobiliare\">Pignoramento immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-conto-corrente\">Pignoramento conto corrente<\/a><\/li>\n<li><strong>Pignoramento mobiliare<\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pace-fiscale\">Pace Fiscale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi\">Pignoramento presso terzi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio\">Pignoramento dello stipendio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pignoramento mobiliare: tempi, funzionamento e significato Il pignoramento mobiliare \u00e8 disciplinato dall\u2019articolo 518 cpc (fatta eccezione di quello presso terzi<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5143,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[72,84],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5141"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5141"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5141\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7792,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5141\/revisions\/7792"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5143"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5141"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5141"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}