{"id":5032,"date":"2018-10-15T10:27:16","date_gmt":"2018-10-15T08:27:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=5032"},"modified":"2020-09-10T16:14:05","modified_gmt":"2020-09-10T14:14:05","slug":"anatocismo-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario","title":{"rendered":"Anatocismo bancario &#8211; Quando si ottiene il rimborso dalla banca"},"content":{"rendered":"<h1>Cos\u2019\u00e8 l\u2019anatocismo bancario: significato e normativa<\/h1>\n<p>L\u2019<strong>anatocismo bancario<\/strong> \u00e8 diventato un tema molto dibattuto, soprattutto a causa della \u2018non equit\u00e0\u2019 nel calcolo e nella liquidazione degli interessi attivi e passivi che maturano sui conti correnti. A riguardo ci sono stati vari interventi del legislatore, per impedire il verificarsi di situazioni che potevano diventare anche ingestibili legate alla maturazione degli interessi sugli interessi passivi in un circolo vizioso sulla carta senza un limite quantificabile. <\/p>\n<p>Per comprendere meglio il funzionamento dell\u2019anatocismo bancario, cos\u00ec da capire anche le modifiche che sono state apportate dal legislatore, si pu\u00f2 fare un esempio molto semplice, specificando per\u00f2 che <strong>oggi la pratica dell\u2019anatocismo bancario non \u00e8 pi\u00f9 possibile<\/strong>, a meno che non venga autorizzata o nel caso degli interessi di mora.<\/p>\n<h3>Esempio pratico<\/h3>\n<p>Facciamo un esempio su un conto corrente andato in rosso nel 2017, in data primo gennaio per 1000 euro, con un tasso passivo del 3% annuo. Quindi gli interessi maturati al 31 dicembre 2017 sono pari 30 euro con un saldo negativo del conto di 1030 euro al 1 gennaio del 2018. Con lo stesso meccanismo a fine anno il saldo negativo sarebbe di 1030 euro pi\u00f9 gli interessi passivi maturati, pari a 39 euro. Quindi al 1 gennaio 2019 il saldo negativo sarebbe salito a 1069 euro, e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>Approfondimento: a href=&#8221;http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/apertura-credito-prestito-fido&#8221;><strong>Fido conto corrente<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h3>Le disposizioni del legislatore<\/h3>\n<p>Innanzitutto il codice civile, articolo 1283 e il Testo Unico Bancario,  art. 120, dicono in modo esplicito che <strong>l\u2019anatocismo bancario \u00e8 una pratica vietata<\/strong>. <em>Perch\u00e9 c\u2019\u00e8 stato il bisogno di fare questo richiamo esplicito?<\/em> Perch\u00e9 prima dell\u2019introduzione delle novit\u00e0 in materia, risalenti al 2014, le banche praticavano una disparit\u00e0 di trattamento tra il calcolo degli interessi attivi e quelli passivi, e proprio su questi ultimi la pratica di anatocismo era abbastanza diffusa.<\/p>\n<p>Un discorso che potrebbe far sorgere alcuni \u2018dubbi\u2019 anche su mutui che per\u00f2 risultano parzialmente infondati. Come infatti evidenziato ad esempio dal Tribunale di Bergamo, il 6 dicembre 2016, con la sentenza n. 3575, la formula del calcolo degli interessi passivi con l\u2019ammortamento alla francese non rientra nell\u2019anatocismo non prevedendo la generazione dei cosiddetti <strong>interessi composti<\/strong>. Niente anatocismo neppure in caso di ritardo del pagamento anche se in questo caso \u00e8 obbligatoria la presenza di un\u2019apposita clausola contrattuale nel contratto di mutuo. Stesso discorso, vista la loro particolare natura, per gli <strong>interessi di mora<\/strong> che nel 2016 non sono presenti nel decreto contro l\u2019anatocismo. <\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/come-funziona-lanatocismo-e1539592126842.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Facciamo un po\u2019 di chiarezza<\/h3>\n<p>Date le modifiche del Dm 343 del 2016 \u00e8 da questo anno che si considerano a regime le norme \u2018contro\u2019 l\u2019anatocismo bancario (ovviamente per i rapporti bancari antecedenti deve avvenire una modifica che si adegui alle nuove disposizioni). In tale decreto \u00e8 possibile apprezzare alcuni principi cardine e cio\u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>gli interessi passivi non possono far maturare interessi passivi<\/strong>: il tasso si applica sul capitale e periodicamente deve avvenire la liquidazione delle competenze bancarie con pari scadenza tra quelle attive e quelle passive;<\/li>\n<li><strong>la cadenza per la liquidazione delle competenze, sia attive che passive deve essere annuale<\/strong> (al 31 dicembre). Dato che gli interessi attivi sono a vantaggio dei cliente, se la banca introduce cadenze inferiori all\u2019anno solo per gli interessi attivi, \u00e8 ammesso; <\/li>\n<li><strong>il calcolo degli gli interessi passivi va fatto al 31 dicembre mentre la liquidazione al 1 marzo<\/strong>. Ma anche qui la somma calcolata va messa in evidenza cos\u00ec come le modalit\u00e0 di calcolo usate e non va messa negli altri conteggi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019unico caso nel quale si possono non rispettare le scadenze appena indicate \u00e8 legato alla chiusura \u2018anticipata\u2019 del conto corrente bancario. In queste situazioni all\u2019interno dei vari costi di chiusura vanno per\u00f2 riportati in modo chiaro quelli dovuti alla <strong>liquidazione degli interessi passivi<\/strong>. <\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/calcolo-interessi-anatocismo-e1539592206334.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Come vengono liquidati gli interessi?<\/h3>\n<p>La banca per quanto riguarda gli interessi attivi procede all\u2019accredito direttamente  sul conto corrente (dopo il calcolo se si tratta di interessi in via posticipata o al momento del deposito o del vincolo nel caso di interessi in via anticipata). Invece per le modalit\u00e0 di rimborso degli interessi passivi \u00e8 normalmente possibile accedere ad alcune alternative che dovrebbero essere riportate nel contratto e\/o nel foglio informativo del conto stesso. In generale \u00e8 possibile procedere al:<\/p>\n<ul>\n<li>pagamento della somma richiesta tramite un bonifico oppure in contanti allo sportello;<\/li>\n<li>autorizzazione di addebito permanente su conto corrente;<\/li>\n<li>autorizzazione alla banca di compensazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Trattandosi di un\u2019autorizzazione, <strong>queste due ultime opzioni devono essere esplicitamente richieste e autorizzate dal titolare del rapporto bancario<\/strong>. Se questa non avviene (tramite firma di appositi moduli o a monte attraverso clausole del contratto) si applica in automatico il pagamento con bonifico o in contanti. <strong>Le banche non possono imporre una metodologia specifica, ma possono sostenerla con iniziative e agevolazioni<\/strong>. <\/p>\n<p>Approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/troppi-debiti\"><strong>Troppi debiti<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h3>Quando non si hanno soldi per rimborsare gli interessi passivi, che fare?<\/h3>\n<p>Pu\u00f2 succedere che si arrivi all\u2019 1 marzo e non si abbiano soldi sufficienti per pagare gli interessi passivi. In questo caso l\u2019unico escamotage diventa quello di <strong>autorizzare la banca ad applicare l\u2019anatocismo bancario<\/strong>, che non diventa una pratica illegale proprio perch\u00e9 frutto di un\u2019autorizzazione e un\u2019agevolazione richiesta dal titolare del conto che non ha modo di rimborsare le somme dovute entro la scadenza. L\u2019autorizzazione potr\u00e0 essere ritirata dal titolare del conto, ma fino a quando ci\u00f2 non avviene, la banca potr\u00e0 continuare ad utilizzare la stessa modalit\u00e0 di calcolo degli interessi. <\/p>\n<p>Si tratta di una situazione estrema, che va ben ponderata sia prima che successivamente e comunque revocata non appena le problematiche economiche si riducono. Per le modalit\u00e0 di revoca \u00e8 preferibile riferirsi al proprio istituto di credito visto che possono essere previsti moduli specifici da inviare tramite pec o raccomandata. <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/anatocismo-prima-del-2016-e1539592271282.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"223\" class=\"size-full wp-image-5039\" \/><\/p>\n<h3>Per i contratti prima del 2016?<\/h3>\n<p>La pratica dell\u2019anatocismo in Italia ha visto varie banche perdere in giudizio, costrette a rimborsare i correntisti che erano stati sottoposti a esborsi ingiustificati. E\u2019 per\u00f2 necessario che non siano passati i <strong>termini di prescrizione<\/strong> per far valere le proprie ragioni e diritti, termine che \u00e8 di <strong>10 anni<\/strong> dalla conclusione del rapporto con la banca. <\/p>\n<p>Se comunque si ha il sospetto di essere stati tra le vittime di anatocismo bancario, si pu\u00f2 sottoporre tutta la documentazione e gli estratti conto dei vari anni a una <strong>perizia econometrica<\/strong>. Questa pu\u00f2 essere svolta da societ\u00e0 specializzate in questo tipo di servizio, oppure dalle principali associazioni dei consumatori che si sono spesso fatte notare negli anni passati in questo ambito (ad esempio con apposite class action). <\/p>\n<p>Le perizie proposte possono essere gratis o a pagamento. Il consiglio che ci sentiamo di dare \u00e8 di prediligere quelle strutture che offrono la prima consulenza e la perizia in modo gratuito e comunque di farsi fare un preventivo sui costi da sostenere nel complesso. Pu\u00f2 succedere che da una perizia infatti risulti che:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>non si ha diritto ad alcun rimborso perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 anatocismo o sono stati superati i termini di legge<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>l\u2019importo rimborsabile sarebbe inferiore ai costi da sostenere per ottenere il rimborso<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Fatta la perizia, se c\u2019\u00e8 stato anatocismo e vale la pena richiedere il rimborso, allora si deve assegnare mandato a chi seguir\u00e0 la procedura. Questa, di norma, passa per una prima via extra giudiziale e solo successivamente alle vie legali di fatto. <\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n<li class=\"alert alert-info\">Problemi con Banche, finanziarie, Fisco<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto\">Atto di precetto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/cancellazione-crif\">Cancellazione Crif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/esdebitazione\">Esdebitazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/opposizione-decreto-ingiuntivo\">Opposizione decreto ingiuntivo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-cartelle-equitalia\">Prescrizione cartelle Equitalia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/recupero-crediti\">Recupero crediti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/saldo-stralcio\">Saldo e stralcio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">Pignoramento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><strong>Anatocismo bancario<\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-immobiliare\">Pignoramento immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-conto-corrente\">Pignoramento conto corrente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare\">Pignoramento mobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pace-fiscale\">Pace Fiscale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi\">Pignoramento presso terzi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio\">Pignoramento dello stipendio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cos\u2019\u00e8 l\u2019anatocismo bancario: significato e normativa L\u2019anatocismo bancario \u00e8 diventato un tema molto dibattuto, soprattutto a causa della \u2018non equit\u00e0\u2019<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5035,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[72,82],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5032"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5032"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5032\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7789,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5032\/revisions\/7789"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5035"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}