{"id":4788,"date":"2018-09-07T11:30:50","date_gmt":"2018-09-07T09:30:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=4788"},"modified":"2020-09-10T16:12:33","modified_gmt":"2020-09-10T14:12:33","slug":"pignoramento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento","title":{"rendered":"Pignoramento mobili ed immobili &#8211; Differenze  e funzionamento"},"content":{"rendered":"<h1>Pignoramento dei beni: cos\u2019\u00e8 e come funziona<\/h1>\n<p>Il <strong>pignoramento<\/strong> \u00e8 un atto esecutivo, con il quale i creditori che non hanno ottenuto la soddisfazione dei crediti vantati, mettono in moto l\u2019<strong>espropriazione forzata<\/strong> di uno o pi\u00f9 beni del debitore. Questi possono essere rappresentati da risparmi (ad esempio con il pignoramento mobiliare) oppure da beni immobili (pignoramento immobiliare). <\/p>\n<h3>Pignoramento immobiliare<\/h3>\n<p><em>Innanzitutto, si pu\u00f2 verificare il <strong>pignoramento della prima casa<\/strong>?<\/em> Si pu\u00f2 verificare l\u2019esecuzione forzata con la vendita all\u2019asta anche dell\u2019unica casa di propriet\u00e0 (nonch\u00e9 prima casa) se questa \u00e8 l\u2019unico bene del debitore allora ma solo a certe condizioni. Un esempio si ha nel caso di un immobile acquistato con un <strong>mutuo fondiario o ipotecario<\/strong>, dove la banca che non ottiene il pagamento delle rate pu\u00f2 procedere all\u2019avvio del pignoramento e successiva vendita forzata all\u2019asta. <\/p>\n<p>Di contro con il <strong>Decreto del Fare<\/strong> \u00e8 stata disposta l\u2019impignorabilit\u00e0 della prima casa se si tratta dell\u2019agenzia di riscossione (come ad esempio ex <strong>Equitalia<\/strong>). Tuttavia il divieto non vale se l\u2019immobile ha il carattere di una casa di lusso.<\/p>\n<p>Approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/protestati\"><strong>Prestiti per protestati<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h3>Beni mobili od immobili: cosa cambia?<\/h3>\n<p>C\u2019\u00e8 differenza tra un pignoramento su un immobile ipotecato o su altro tipo di pignoramento: nel primo caso, infatti, <strong>il titolare dell\u2019ipoteca ha gi\u00e0 acquistato i diritti per l\u2019esecuzione forzata<\/strong> quindi pu\u00f2 procedere al deposito della richiesta di vendita forzata. Negli altri casi invece serve prima la <strong>notifica dell\u2019atto di pignoramento<\/strong> che, a sua volta, \u00e8 successiva a quella di precetto. <\/p>\n<p>Questa distinzione \u00e8 dovuta anche al fatto che in caso di pignoramento su un bene ipotecato, l\u2019esistenza e trascrizione di ipoteca \u00e8 <strong>riportata nel registro immobiliare<\/strong> e quindi \u00e8 impossibile per il proprietario provvedere all\u2019alienazione dell\u2019immobile. Invece nel caso di altri tipi di pignoramento con la notifica dell\u2019atto stesso l\u2019ufficiale giudiziario pone il divieto di alienare i beni sui quali si proceder\u00e0 a pignoramento, con lo scopo di conservare la riserva di \u201cbeni\u201d che possono essere aggrediti dai creditori. <\/p>\n<p>Pu\u00f2 succedere infine che il pignoramento debba avvenire <strong>su beni che al momento non sono nel possesso del debitore<\/strong>. In questo caso si usa la formula del pignoramento presso terzi. Un esempio lo troviamo con il <strong>pignoramento su liquidi che si trovano sul conto corrente<\/strong>. Con questo pignoramento \u00e8 la banca che fattivamente riceve l\u2019obbligo di \u201ccongelare\u201d le somme pignorabili.<\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/blocco-soldi-e1536312700426.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Procedura<\/h3>\n<p>L\u2019iter per far partire il pignoramento e la sua prosecuzione, segue una procedura e dei tempi ben precisi, che vanno distinti in pi\u00f9 fasi:<\/p>\n<p><strong>Intimazione<\/strong><\/p>\n<p>La notifica dell\u2019atto di pignoramento contiene l&#8217;<strong>intimazione al debitore<\/strong>, da parte dell&#8217;ufficiale giudiziario di non sottrarre o alienare i beni pignorati e i loro proventi. Se il debitore aliena in tutto o in parte questi beni, le vendite non avranno effetto nei confronti del creditore, logicamente dopo la notifica dell\u2019intimazione. Devono essere comunque indicati nell\u2019atto i beni sui quali si applica l\u2019intimazione a non alienare o sottrarre. <\/p>\n<p>Deve essere indicata inoltre la possibilit\u00e0 per il debitore di poter richiedere al giudice competente per territorio la sostituzione con altri beni di pari valore o con una somma di denaro. A riguardo per ottenere la risposta positiva da parte del giudice \u00e8 necessario che:<\/p>\n<ul>\n<li>la richiesta avvenga prima che il giudice disponga la vendita o l\u2019assegnazione dei beni pignorati indicati;<\/li>\n<li><strong>venga, contestualmente con la richiesta, versata una somma pari a un quinto della somma totale del credito<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/tempistica-e1536312817171.jpg\" \/><\/p>\n<p><strong>Tempi per la notifica<\/strong><\/p>\n<p>La notifica del pignoramento va fatta <strong>entro 90 giorni dalla notifica del precetto<\/strong> (art. 481 c.p.c., comma 1). Nell&#8217;intimazione al debitore, l&#8217;ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.<\/p>\n<p><strong>N.b.<\/strong> Se entro 45 giorni dalla notifica non si provvede a richiedere l\u2019assegnazione o la vendita dei beni pignorati, il pignoramento perde efficacia. Il creditore dovr\u00e0 riattivare tutta la procedura da capo. <\/p>\n<p><strong>Pagamento<\/strong><\/p>\n<p>Per evitare il pignoramento il debitore pu\u00f2 pagare la somma dovuto direttamente all\u2019ufficiale giudiziario chiedendo che venga versato al creditore. In alternativa pu\u00f2 sostituire la \u2018consegna\u2019 dei beni pagando una somma pari al loro valore con l\u2019<strong>aumento di due decimi di importo<\/strong>. <\/p>\n<p><strong>Pignoramento presso terzi<\/strong><\/p>\n<p>Anche in questo caso la procedura inizia con un atto di notifica ufficiale di pignoramento. A differenza dei casi precedenti sar\u00e0 il \u2018terzo\u2019 a doversi interfacciare con il creditore comunicando la reale esistenza del rapporto (come ad esempio il conto corrente) e l\u2019importo delle cifre eventualmente presenti. Ricordiamo comunque che non sono pignorabili gli importi derivanti da:<\/p>\n<ul>\n<li>sussidi di sostentamento riferiti a poveri;<\/li>\n<li>sussidi legati alla maternit\u00e0;<\/li>\n<li>rimborsi assicurativi, da enti assistenziali o di beneficenza come conseguenza di malattia o \u2018funerali\u2019.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/blocco-contanti-e1536312759753.jpg\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/blocco-contanti-e1536312759753.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" class=\"alignnone size-full wp-image-4793\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Somme insufficienti<\/strong><\/p>\n<p>Se dalle ricerche \u2018tradizionali\u2019 risultano beni di un importo insufficiente rispetto a quello necessario per soddisfare i crediti, allora si pu\u00f2 intimare al debitore di comunicare quali altri beni possiede e dove questi si trovano. Inoltre il giudice pu\u00f2 anche autorizzare l\u2019ufficiale giudiziario a fare delle <strong>ricerche telematiche<\/strong>, con accesso diretto alle varie banche dati. <\/p>\n<p>Approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/consolidamento-debiti-cattivi-pagatori\"><strong>Consolidamento debiti per cattivi pagatori<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h3>Possibilit\u00e0 di opposizione?<\/h3>\n<p>L\u2019avvocato che cura gli interessi dei creditori ha due scelte che, a loro volta, condizionano le alternative dei debitori che vogliono difendersi:<\/p>\n<ul>\n<li>comunicare al debitore l\u2019avvenuto deposito in cancelleria della sentenza di pignoramento entro 30 giorni: il debitore pu\u00f2 andare in appello per opporsi;<\/li>\n<li>attendere 6 mesi dal deposito: il debitore pu\u00f2 opporsi entro 90 giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n<li class=\"alert alert-info\">Problemi con Banche, finanziarie, Fisco<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto\">Atto di precetto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/cancellazione-crif\">Cancellazione Crif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/esdebitazione\">Esdebitazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/opposizione-decreto-ingiuntivo\">Opposizione decreto ingiuntivo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-cartelle-equitalia\">Prescrizione cartelle Equitalia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/recupero-crediti\">Recupero crediti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/saldo-stralcio\">Saldo e stralcio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n<li><strong>Pignoramento<\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario\">Anatocismo bancario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-immobiliare\">Pignoramento immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-conto-corrente\">Pignoramento conto corrente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare\">Pignoramento mobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pace-fiscale\">Pace Fiscale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi\">Pignoramento presso terzi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio\">Pignoramento dello stipendio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pignoramento dei beni: cos\u2019\u00e8 e come funziona Il pignoramento \u00e8 un atto esecutivo, con il quale i creditori che non<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4790,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[72,84],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4788"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4788"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4788\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7786,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4788\/revisions\/7786"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4790"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}