{"id":4357,"date":"2018-03-07T09:20:22","date_gmt":"2018-03-07T08:20:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=4357"},"modified":"2020-09-10T16:07:38","modified_gmt":"2020-09-10T14:07:38","slug":"atto-precetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto","title":{"rendered":"Atto di precetto &#8211; Come difendersi"},"content":{"rendered":"<h1>Atto di precetto: funzionamento e modalit\u00e0 di opposizione<\/h1>\n<p>Chi \u00e8 titolare di un <strong>titolo esecutivo<\/strong> ed ha ottenuto la possibilit\u00e0 di procedere con un\u2019esecuzione forzata, deve passare prima dall\u2019<strong>atto di precetto<\/strong>. Questo rappresenta l\u2019intimazione finale ad adempiere l\u2019obbligo di pagamento. Il termine entro il quale dovrebbe essere fatto l\u2019adempimento previsto dall\u2019atto di precetto \u00e8 di massimo 10 giorni (secondo quanto riportato dall\u2019<strong>art 480<\/strong> del cc). <\/p>\n<p>Ancor pi\u00f9 semplicemente l\u2019atto di precetto rappresenta la \u201cnotifica\u201d che deve precedere obbligatoriamente un\u2019esecuzione forzata (come il pignoramento) che potr\u00e0 avvenire, senza che ci debbano essere altri avvisi verso il debitore, dopo il termine dei dieci giorni. Tale scadenza \u00e8 sempre valida anche quando viene indicato un altro termine all\u2019interno dell\u2019atto. <\/p>\n<p>Unica eccezione il caso del <strong>decreto di esecuzione forzata immediata<\/strong> del giudice che deve essere riportato in calce sul precetto stesso.<\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/senza-soldi-e1520410441565.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Forma necessaria secondo l\u2019articolo 480<\/h3>\n<p>Si possono trovare dei <em>fac simile<\/em> di modello da usare per la compilazione di un atto di precetto. E\u2019 comunque necessario che in esso siano riportate alcune informazioni obbligatorie che possiamo riassumere in:<\/p>\n<ul>\n<li>i dati delle parti assistite e dell\u2019avvocato che redige l\u2019atto (dati anche dello studio legale);<\/li>\n<li>i dati del o dei debitori;<\/li>\n<li>la descrizione del titolo esecutivo;<\/li>\n<li>i dati ed informazioni sul credito riportando anche l\u2019ammontare degli interessi e ogni tipo di informazione economica necessaria;<\/li>\n<li>il totale delle competenze e delle spese liquidate relative all\u2019atto di precetto;<\/li>\n<li>i dati della fatturazione;<\/li>\n<li>l\u2019elezione di domicilio del creditore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quest\u2019ultima informazione \u00e8 indispensabile per definire come tribunale territorialmente competente quello della zona del creditore (altrimenti il tribunale competente sar\u00e0 quello della zona in cui \u00e8 stata fatta la notifica al debitore). <\/p>\n<p>E\u2019 infine necessario che nell\u2019atto di precetto sia indicata la possibilit\u00e0 di poter utilizzare il <strong>piano del consumatore<\/strong> o altra misura di \u201ccomposizione della crisi\u201d secondo quando previsto dal 2012 in poi. Infine ci deve essere la firma del creditore istante oppure del suo legale. <\/p>\n<h3>Come avviene la notifica e cosa succede dopo?<\/h3>\n<p>Per quanto riguarda le modalit\u00e0 di notifica si hanno tre possibilit\u00e0 e cio\u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li>la notifica con Ufficiale Giudiziario;<\/li>\n<li>il postino con delega (evidenziata dalla classica busta verde degli atti giudiziari);<\/li>\n<li>tramite Pec da uno studio legale quando il debitore \u00e8 iscritto nei pubblici registri.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/ufficiale-giudiziario-e1520410556470.jpg\" \/><\/p>\n<p>Una volta che l\u2019atto di precetto \u00e8 stato regolarmente notificato il debitore potr\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>adempiere all\u2019obbligo di esecuzione entro il termine dei 10 giorni;<\/li>\n<li>attivare una procedura di composizione della crisi, piano del consumatore, ecc per trovare un accordo e effettuare un\u2019obbligazione di importo inferiore;<\/li>\n<li>sostituire il bene oggetto di pignoramento;<\/li>\n<li>contestare la regolarit\u00e0 formale dell\u2019atto di precetto entro il termine di 20 giorni dalla notifica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il creditore, che dovr\u00e0 attendere che scadano i 10 giorni, \u00e8 obbligato a provvedere al deposito delle copie conformi agli atti (nel caso si proceda poi a pignoramento) ed anche al pagamento del <strong>contributo unificato<\/strong> dovuto. Nel caso di attivazione del piano del consumatore si dovr\u00e0 attendere l\u2019esaurimento della procedura e se il piano otterr\u00e0 il via libera del giudice si dovr\u00e0 rispettarne il contenuto.<\/p>\n<h3>Quanto dura l\u2019atto?<\/h3>\n<p><strong>La durata dell\u2019atto di precetto \u00e8 di 90 giorni<\/strong>. Se entro tale termine il creditore non agisce per l\u2019esecuzione forzata, allora l\u2019atto scade e quindi non si ha pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di far seguire il pignoramento. Ci\u00f2 non significa per\u00f2 che il creditore non potr\u00e0 pi\u00f9 riavviare la procedura. Potr\u00e0 farlo con l\u2019atto di precetto su sentenza in rinnovazione.<\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/modulo-atto-di-precetto-e1520410629687.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Come ci si oppone?<\/h3>\n<p>Ci sono due possibili cause di <strong>opposizione<\/strong>. La prima \u00e8 di tipo \u201cformale\u201d, nel senso che il debitore si oppone per la presenza (da dimostrare) di vizi di forma e si pu\u00f2 applicare anche su un atto di precetto che \u00e8 frutto di una sentenza. L\u2019altra permette di entrare anche nel merito dell\u2019oggetto dell\u2019obbligazione e si usa ad esempio quando il titolo esecutivo \u00e8 rappresentato da un assegno o una cambiale. Ricapitolando abbiamo:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>opposizione all\u2019esecuzione<\/strong>: in questo caso si contesta il diritto vantato dal creditore per procedere all\u2019esecuzione forzata.Questo tipo di opposizione pu\u00f2 essere avviata anche se l\u2019esecuzione forzata \u00e8 gi\u00e0 stata iniziata. Ricordiamo che trascorsi i 10 giorni di \u201ctutela del debitore\u201d il creditore pu\u00f2 avviare il pignoramento;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>opposizione agli atti esecutivi<\/strong>: in questo caso si  contestano i vizi formali o processuali di ogni singolo atto di esecuzione. In termine qui \u00e8 perentorio e si hanno al massimo 20 giorni di tempo per fare opposizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con l\u2019opposizione si avvia un processo ordinario atto a individuare la sussistenza, o meno, delle ragioni portate avanti dal debitore. Il giudice competente viene individuato a seconda che sia stato eletto domicilio dal creditore nell\u2019atto di precetto, oppure no. <\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n<li class=\"alert alert-info\">Problemi con Banche, finanziarie, Fisco<\/li>\n<li><strong>Atto di precetto<\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/cancellazione-crif\">Cancellazione Crif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/esdebitazione\">Esdebitazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/opposizione-decreto-ingiuntivo\">Opposizione decreto ingiuntivo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-cartelle-equitalia\">Prescrizione cartelle Equitalia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/recupero-crediti\">Recupero crediti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/saldo-stralcio\">Saldo e stralcio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">Pignoramento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario\">Anatocismo bancario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-immobiliare\">Pignoramento immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-conto-corrente\">Pignoramento conto corrente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare\">Pignoramento mobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pace-fiscale\">Pace Fiscale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi\">Pignoramento presso terzi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio\">Pignoramento dello stipendio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Atto di precetto: funzionamento e modalit\u00e0 di opposizione Chi \u00e8 titolare di un titolo esecutivo ed ha ottenuto la possibilit\u00e0<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4362,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[72,84],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4357"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4357"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4357\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7777,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4357\/revisions\/7777"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4362"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}