{"id":4250,"date":"2018-01-23T17:27:47","date_gmt":"2018-01-23T16:27:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=4250"},"modified":"2020-09-10T16:08:58","modified_gmt":"2020-09-10T14:08:58","slug":"opposizione-decreto-ingiuntivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/opposizione-decreto-ingiuntivo","title":{"rendered":"Opposizione a decreto ingiuntivo &#8211; Tempi e costi"},"content":{"rendered":"<h1>Opposizione a decreto ingiuntivo: quando \u00e8 obbligatoria la mediazione?<\/h1>\n<p>Quando si ritiene che un <strong>decreto ingiuntivo<\/strong> che ci viene notificato, contenente un atto giudiziario in cui veniamo condannati da un giudice ad effettuare un pagamento, presenti elementi \u2018contestabili\u2019 possiamo opporci. <\/p>\n<p>L\u2019<strong>opposizione al decreto ingiuntivo<\/strong> va per\u00f2 fatta entro dei termini ben precisi, e soprattutto bisogna procedere per iscritto usando anche qualche fac simile o modello facilmente reperibile on line. In alcune situazioni \u00e8 necessario per prima cosa procedere con una mediazione, mentre in altre si dovr\u00e0 passare tramite la negoziazione assistita presso un avvocato. <strong>In tutti i casi l\u2019opposizione \u00e8 subordinata al pagamento obbligatorio del \u201ccontributo\u201d unificato<\/strong>.<\/p>\n<h3>A chi presentare la domanda?<\/h3>\n<p>Il decreto ingiuntivo al quale fare opposizione pu\u00f2 essere un provvedimento di un giudice di pace (per importi fino a 5 mila euro) oppure del tribunale territorialmente competente (sopra i 5 mila euro). Indipendentemente dal giudice che ha disposto l\u2019atto di ingiunzione, bisogna fare opposizione di norma <strong>entro 40 giorni dal suo ricevimento<\/strong>, rivolgendo la domanda con cui ci si oppone all\u2019esecuzione del decreto, al giudice di pace o tribunale competente che l\u2019ha disposta. <\/p>\n<p>L\u2019unica eccezione si ha con l\u2019utilizzo della modalit\u00e0 chiamata <strong>contraddittorio in differita<\/strong> che permette all\u2019ingiunto di inviare la richiesta di opposizione tramite un Atto di Citazione che va inviato all\u2019Ordine del giudice. Come gi\u00e0 accennato, in tutti i casi l\u2019opposizione va fatta per iscritto e bisogna riportare in modo chiaro i motivi per cui ci si oppone. Nel particolare deve essere usata come modalit\u00e0: <\/p>\n<ul>\n<li>raccomandata con ricevuta di ritorno;<\/li>\n<li>pec.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per alcune situazioni perch\u00e9 sia valida l\u2019opposizione bisogna prima avviare la mediazione. Si tratta di situazioni specifiche che riassumiamo nella tabella successiva:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th><center>procedura necessaria: Mediazione obbligatoria<\/center><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><center>Successione (ereditaria)<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Comodato<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Affitto aziende<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Contratti assicurativi, bancari, finanziari<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Controversie condominiali<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Divisione di beni in regime di comunione<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Diritti reali come propriet\u00e0, usufrutto ecc<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Locazione<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Patti di famiglia<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Risarcimento danno per diffamazione (mediante sistemi mediatici come stampa, ecc)<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Risarcimento danno medico-sanitario<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th><center>Procedura necessaria: Negoziazione assistita<\/center><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><center>Richiesta di pagamento di importi inferiori a 50 mila euro che non rientrino nelle ipotesi di mediazione<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Risarcimento danno per sinistri stradali o da circolazione di natanti<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>Contratto di autotrasporto<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Nel caso della <strong>mediazione obbligatoria<\/strong> sar\u00e0 il giudice che rinvier\u00e0 le parti al collegio di mediazione perch\u00e9 venga fatto un tentativo di trovare un accordo. Negli altri casi invece partir\u00e0 subito l\u2019iter del procedimento ordinario, che \u00e8 il \u2018sistema giuridico\u2019 tramite il quale verr\u00e0 valutata l\u2019opposizione. <\/p>\n<p>Qui si ha un capovolgimento dell\u2019onere della prova, in quanto <strong>\u00e8 l\u2019ingiunto che dovr\u00e0 dimostrare che non sussistono le condizioni per la validit\u00e0 della richiesta di pagamento<\/strong> che ha portato all\u2019emanazione del decreto ingiuntivo al quale si sta opponendo. <\/p>\n<h3>Tempi<\/h3>\n<p>Sono previste due \u2018tempistiche\u2019 che vanno rispettate: <\/p>\n<ul>\n<li>la prima \u00e8 quella gi\u00e0 citata legata all\u2019opposizione che, ribadiamo, va esercitata <strong>entro 40 giorni dalla notifica dall\u2019ingiunto<\/strong>;<\/li>\n<li>il secondo \u00e8 il termine entro il quale il giudice deve disporre la data dell\u2019udienza che \u00e8 fissato entro 30 giorni che si vanno ad aggiungere al termine perentorio di 90 giorni. I trenta giorni sono calcolati in modo differente a seconda che le parti si presentino prima della scadenza dei 3 mesi o alla scadenza stessa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entrando nel particolare di quanto detto se prima della scadenza il termine di presentazione massimo \u00e8 di 120 giorni (infatti la mediazione deve esaurirsi obbligatoriamente entro 90 giorni), mentre se si arriva al termine dei 90 giorni il termine massimo arriva a 120 giorni pi\u00f9 altri 30 giorni. Una volta effettuata la convocazione il termine di comparizione sar\u00e0 al massimo di 10 giorni <em>(data rilevazione 23\/01\/2018 &#8211; Fonte: Codice di procedura civile 645 e 648 e successive modifiche \/Elaborazione Guidafisco)<\/em>. <\/p>\n<h3>Quali sono i possibili esiti?<\/h3>\n<p>Si possono verificare varie situazioni che vanno dall\u2019accoglimento totale a quello parziale fino al rigetto per differenti motivi:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;opposizione \u00e8 effettuata fuori termine oppure l&#8217;opponente non si costituisce: il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo;<\/li>\n<li>l&#8217;opposizione viene rigettata integralmente perch\u00e9 il giudice giudica insussistenti o non valide le ragioni dell\u2019opposizione: la sentenza del decreto passa in giudicato e il decreto a sua volta diventa esecutivo;<\/li>\n<li>l&#8217;opposizione viene accolta solo parzialmente: gli atti esecutivi gi\u00e0 effettuati sono validi nella misura in cui non superano le somme per le quali il giudice non accetta l\u2019opposizione;<\/li>\n<li><strong>l\u2019opposizione \u00e8 accettata totalmente<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Costo del contributo<\/h3>\n<p>Il versamento del contributo nel caso dell\u2019opposizione a decreto ingiuntivo \u00e8 pari al 50% dell\u2019importo totale dovuto, che a sua volta dipende dal valore della causa. Il pagamento va fatto con un bollettino postale, con modello F23 (codice tributo pari a 750T) oppure con \u201c<strong>Modello per la comunicazione di versamento<\/strong>\u201d da effettuarsi presso un tabaccaio.<\/p>\n<p>A titolo di esempio, l\u2019importo totale dovuto nei processi civili di primo grado \u00e8 pari a:<br \/>\nContributo Unificato per processi Civili di 1\u00b0 Grado<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th><center><strong>Per cause di valore fino a euro<\/strong><\/center><\/th>\n<th><center><strong>C.U. importo contributo totale<\/strong><\/center><\/th>\n<th><center><strong>C.U per opposizione al 50%<\/strong><\/center><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><center>1.100,00<\/center><\/td>\n<td><center>43 euro<\/center><\/td>\n<td><center>21,5 euro<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>da 1.100,00 a 5.200,00<\/center><\/td>\n<td><center>98 euro<\/center><\/td>\n<td><center>46 euro<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>da 5.200,00 a 26 mila<\/center><\/td>\n<td><center>237 euro<\/center><\/td>\n<td><center>118,5 euro<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>da 26 mila a 52 mila<\/center><\/td>\n<td><center>518 euro<\/center><\/td>\n<td><center>259 euro<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>da 52 mila a 260 mila<\/center><\/td>\n<td><center>759 euro<\/center><\/td>\n<td><center>379,5 euro<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>da 260 mila a 520 mila<\/center><\/td>\n<td><center>1.214 euro<\/center><\/td>\n<td><center>607 euro<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><center>oltre 520 mila<\/center><\/td>\n<td><center>1.686 euro<\/center><\/td>\n<td><center>843 euro<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>(Data Rilevazione 23\/01\/2018 &#8211; Fonte: Guidafisco in base al Dl\/90\/2014)<\/em><\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n<li class=\"alert alert-info\">Problemi con Banche, finanziarie, Fisco<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/atto-precetto\">Atto di precetto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/cancellazione-crif\">Cancellazione Crif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/esdebitazione\">Esdebitazione<\/a><\/li>\n<li><strong>Opposizione decreto ingiuntivo<\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-cartelle-equitalia\">Prescrizione cartelle Equitalia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/recupero-crediti\">Recupero crediti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/saldo-stralcio\">Saldo e stralcio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">Pignoramento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/anatocismo-bancario\">Anatocismo bancario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-immobiliare\">Pignoramento immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-conto-corrente\">Pignoramento conto corrente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-mobiliare\">Pignoramento mobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pace-fiscale\">Pace Fiscale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-presso-terzi\">Pignoramento presso terzi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento-stipendio\">Pignoramento dello stipendio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Opposizione a decreto ingiuntivo: quando \u00e8 obbligatoria la mediazione? 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