{"id":3862,"date":"2017-09-20T12:18:36","date_gmt":"2017-09-20T10:18:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/?p=3862"},"modified":"2021-10-15T19:08:04","modified_gmt":"2021-10-15T17:08:04","slug":"ristrutturazione-debito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/ristrutturazione-debito","title":{"rendered":"Ristrutturazione del debito &#8211; Come accedere all\u2019accordo?"},"content":{"rendered":"<h1>Ristrutturazione del debito aziendale: requisiti e formalit\u00e0<\/h1>\n<p>Una <strong>ristrutturazione del debito<\/strong> aziendale deve avere come punto di partenza l\u2019obiettivo di permettere all\u2019attivit\u00e0 in crisi di poter continuare ad operare evitando di conseguenza il <strong>fallimento<\/strong> (secondo quanto previsto dall\u2019art 182 bis della legge sul fallimento). Quindi come \u2018<em>conditio sine qua non<\/em>\u2019 ci deve essere uno stato di crisi che pu\u00f2 portare ad una situazione fallimentare, a cui si aggiungono per\u00f2 altri requisiti.<\/p>\n<h3>Che cosa serve?<\/h3>\n<p>E\u2019 necessario che la ristrutturazione riguardi i debiti contratti da un\u2019azienda. Questa potr\u00e0 essere di qualsiasi tipo (anche agricola) e dimensione (\u00e8 infatti prevista anche la ditta individuale). Come gi\u00e0 detto \u00e8 necessario che l\u2019esposizione debitoria sia tale da poter portare l\u2019impresa verso la cessazione dell\u2019attivit\u00e0. Non \u00e8 sufficiente che si acceda alla ristrutturazione del debito ma <strong>\u00e8 indispensabile anche che i creditori aderiscano al piano raggiungendo almeno il 60% della copertura totale dell\u2019esposizione debitoria<\/strong>. Tale percentuale potr\u00e0 essere composta tanto dai creditori privilegiati che da quelli chirografari o ordinari.<\/p>\n<p>Se si verifica questa situazione, i creditori che non aderiscono (purch\u00e9 in misura non superiore al 40%) hanno comunque diritto al rimborso totale dei crediti vantati, <strong>ma non possono opporsi al completamento della ristrutturazione del debito<\/strong>. Il calcolo suddetto viene fatto sul \u201cpeso\u201d del credito  (per quota e non per \u2018teste\u2019).<\/p>\n<p>Oltre ai requisiti appena evidenziati \u00e8 anche necessario che l\u2019azienda che vuole utilizzare la ristrutturazione del debito si rivolga ad un professionista abilitato che deve attestare <strong>la veridicit\u00e0 dei dati economici della societ\u00e0<\/strong> e la fattibilit\u00e0 del piano che \u00e8 alla base della ristrutturazione. In questo piano devono essere specificate le modalit\u00e0 ed i tempi di rientro. <\/p>\n<h3>In cosa consiste?<\/h3>\n<p>Si tratta di una proposta di accordo con la quale l\u2019azienda presenta ai propri creditori un piano atto a ridurre la pressione dei debiti e, di conseguenza, permettere all\u2019attivit\u00e0 di poter emergere dal momento di crisi. Se si raggiunge l\u2019accordo questo va poi iscritto nel registro delle imprese. Visti i tempi tecnici, in molti casi abbastanza dilatati, \u00e8 possibile stilare l\u2019accordo e, sulla base dell\u2019approvazione da parte dei creditori, utilizzarlo per evitare l\u2019aggressione di alcuni beni appartenenti al patrimonio dell\u2019azienda, in attesa che vengano adempiute le varie formalit\u00e0.<\/p>\n<h3>Quali debiti sono ammessi?<\/h3>\n<p>In generale possono essere inseriti nell\u2019accordo di ristrutturazione del debito:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>i debiti finanziari<\/strong> (ad esempio mutui, prestiti, leasing, ecc) che sono vantati da Istituti di credito;<\/li>\n<li><strong>i debiti commerciali<\/strong> (verso i vari fornitori di beni e di servizi);<\/li>\n<li><strong>i debiti verso il fisco<\/strong> (erano previsti anche quelli nei confronti di Equitalia);<\/li>\n<li><strong>i debiti verso l\u2019Inps<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Come si possono estinguere i debiti dovuti?<\/h3>\n<p>Nel piano il debitore deve specificare come intende far fronte ai propri debiti. In questo senso pu\u00f2 effettuare diversi tipi di proposta, ricordando che \u00e8 sempre facolt\u00e0 del creditore decidere se accettare le condizioni oppure no. In particolare potr\u00e0 proporre:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>il trasferimento di attivit\u00e0 al o ai creditori<\/strong>. Con questa soluzione sar\u00e0 necessario procedere allo storno da bilancio come valore contabile del debito che risulter\u00e0 estinto (o ridotto);<\/li>\n<li><strong>la conversione dei debiti in azioni e loro trasferimento dai debitori<\/strong>: dovr\u00e0 essere effettuato il corrispondente aumento di capitale (uguale al valore contabile del debito senza il riporto del relativo utile o perdita dovuto all\u2019operazione di ristrutturazione);<\/li>\n<li><strong>l\u2019emissione di un <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prestito-obbligazionario\">prestito obbligazionario<\/a> di tipo convertibile in azioni per un importo corrispondente al valore contabile del debito<\/strong>;<\/li>\n<li>una <strong>dilazione dei pagamenti dovuti<\/strong> (soprattutto con il Fisco e con l\u2019Inps).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Vantaggi e svantaggi<\/h3>\n<p>Lo svantaggio \u00e8 legato solo alla parte legata ai crediti non rientranti nella ristrutturazione <strong>che devono essere comunque pagati interamente<\/strong>. Per il pagamento di questi ci sono dei tempi che devono essere rispettati, e cio\u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li>se i crediti lasciati fuori dall\u2019accordo sono scaduti alla data di omologa dell\u2019accordo di ristrutturazione il creditore non potr\u00e0 esigerne il pagamento prima che siano passati 120 giorni;<\/li>\n<li>se non sono ancora scaduti alla data di omologazione, il termine rimane sempre di 120 giorni ma parte dalla data della loro scadenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quanto riguarda i vantaggi si hanno vari punti degni di nota:<\/p>\n<ul>\n<li>i creditori possono decidere di rinunciare in tutto o in parte ai crediti vantati, oppure agli interessi maturati, ecc; <\/li>\n<li><strong>sospensione di eventuali <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/pignoramento\">azioni di pignoramento in corso<\/a><\/strong>. La richiesta di sospensione \u00e8 da farsi al tribunale ed \u00e8 possibile se si \u00e8 gi\u00e0 raggiunto un preaccordo con la quota sufficiente dei creditori;<\/li>\n<li>prosecuzione della gestione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale;<\/li>\n<li>rispetto dei pochi vincoli di legge per la redazione del piano di ristrutturazione del debito;<\/li>\n<li><strong>nel periodo di accordo si possono richiedere dei finanziamenti come aiuto per superare la crisi<\/strong>;<\/li>\n<li>una volta trovato l\u2019accordo non possono essere promossi nuovi pignoramenti o azioni cautelari;<\/li>\n<li>esenzione sull\u2019applicazione delle norme che possono portare alla riduzione di capitale a causa delle perdite ed al relativo scioglimento della societ\u00e0;<\/li>\n<li><strong>possibilit\u00e0 di chiudere accordi o transazioni con il fisco o con l\u2019Inps<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Come avviene la procedura?<\/h3>\n<p>L\u2019iter perch\u00e9 la ristrutturazione del debito sia valida deve seguire le seguenti fasi:<\/p>\n<ul>\n<li>domanda di ristrutturazione al tribunale territorialmente competente. Per questa prima tappa si possono seguire due strade, ovvero quella dell\u2019accordo ordinario (deposito della domanda di omologazione dell\u2019accordo con l\u2019appoggio della maggioranza dei creditori) oppure attraverso una proposta di accordo per ottenere il tempo necessario per formalizzarla;<\/li>\n<li>deposito dell\u2019accordo e relativa iscrizione nel registro delle imprese;<\/li>\n<li>udienza per l\u2019omologazione che serve per verificare la veridicit\u00e0 e la sussistenza ad esempio dell\u2019accordo con il 60% dei creditori;<\/li>\n<li>\u201cesecuzione\u201d materiale dell\u2019accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>L\u2019accordo con le banche<\/h3>\n<p>La ristrutturazione del debito con le banche \u00e8 stata introdotta nel 2015 (ad oggi, 2017, non sono state apportate delle modifiche) e prevede alcune condizioni pi\u00f9 specifiche. Infatti se si raggiunge la percentuale minima (creditori-banche) allora l\u2019accordo si estende anche alle banche che non hanno voluto aderire. Vista la possibilit\u00e0 di richiedere al tribunale che le condizioni dell\u2019accordo raggiunto vengano estese a tutti gli istituti di credito con cui si hanno debiti devono esserci due requisiti in fase di trattativa: <\/p>\n<ul>\n<li>tutti i creditori (banche) devono essere messi in condizione di partecipare secondo il principio della buona fede;<\/li>\n<li>tutti gli interessati devono essere stati informati dell\u2019avvio della trattativa per raggiungere l\u2019accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prestiti-aziende-difficolta\"><strong>Prestito per aziende in difficolt\u00e0<\/strong><\/a>.<\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n   <li class=\"alert alert-info\">Approfondimenti<\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/assistenza-debiti\">Assistenza debiti<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/come-uscire-debiti\">Come uscire dai debiti<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/consolidamento-debiti-cessione-quinto\">Consolidamento con cessione del quinto<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/consolidamento-debiti-cattivi-pagatori\">Consolidamento debiti cattivi pagatori<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/consolidamento-debiti-protestati\">Consolidamento debiti protestati<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/consolidamento-debiti-senza-garante\">Consolidamento debiti senza garante<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/credifamiglia\">CrediFamiglia<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/ho-bisogno-soldi\">Ho bisogno di soldi<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/npl\">Npl<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/piano-consumatore\">Piano del consumatore<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/prescrizione-debiti\">Prescrizione debiti<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/problemi-economici\">Problemi economici<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/rateazione-avviso-bonario\">Rateazione avviso bonario<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/ristrutturazione-debito\">Ristrutturazione debito<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/sovraindebitamento\">Sovraindebitamento<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/surroga-prestito\">Surroga prestito<\/a><\/li>\n   <li><a href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/troppi-debiti\">Troppi debiti<\/a><\/li>\n\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ristrutturazione del debito aziendale: requisiti e formalit\u00e0 Una ristrutturazione del debito aziendale deve avere come punto di partenza l\u2019obiettivo di<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/ristrutturazione-debito\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1206,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[66,82],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3862"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3862"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9587,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3862\/revisions\/9587"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calcoloprestito.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}